Speciale Pubblicato il 24/09/2014

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Bonus beni strumentali: il calcolo

di Erario Anna Eleonora

Gli investimenti in beni strumentali agevolabili compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 realizzati nel periodo 25.06.2014 – 30.06.2015 vanno confrontati con la media degli investimenti in beni della stessa divisione effettuati nei 5 periodi d’imposta precedenti e sull'eccedenza si calcola il credito d'imposta



Il Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014, convertito nella Legge n. 116/2014) ha previsto, all'art. 18, il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni strumentali nuovi rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Si tratta di una sorta di riedizione delle vecchie agevolazioni Tremonti per investimenti in beni strumentali, sebbene ne differisca per alcuni aspetti.
Il credito d'imposta è pari al 15% delle spese sostenute dal 25.06.2014 al 30.06.2015 "in eccedenza" rispetto alla media degli investimenti, sempre in beni strumentali agevolabili compresi nella divisione 28, realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti.
Il costo unitario dell'investimento deve essere pari o superiore a € 10.000.

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Il calcolo del credito d'imposta

Gli investimenti in beni strumentali agevolabili compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 realizzati nel periodo 25.06.2014 – 30.06.2015 vanno confrontati con la media degli investimenti in beni della stessa divisione 28 effettuati nei 5 periodi d’imposta precedenti.
Sull’eccedenza eventualmente risultante spetta il credito d’imposta del 15%.
E' prevista la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
Come già precisato nella Circolare n. 90/E/2001 in relazione alla "Tremonti-bis", il calcolo della media è “mobile”, nel senso che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:
Premesso questo, a seconda della data in cui i soggetti beneficiari risultano in attività è possibile distinguere le seguenti casistiche:

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
La prima quota annuale é utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui é stato effettuato l'investimento, per cui:
Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito é utilizzato, ma non é soggetto al limite annuale di € 250.000 previsto dall'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 per i crediti d'imposta.
Inoltre, il credito d'imposta:


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