Speciale Pubblicato il 28/08/2014

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Il tirocinio formativo: linee guida e indicazioni pratiche

di Susanna Finesso

Stage e tirocini formativi: l'utilizzo da parte delle aziende resta limitato - Le norme in vigore e qualche indicazione per orientarsi nella ricerca



Il tirocinio formativo o stage è un contratto volto a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro che  consiste in un periodo di orientamento al lavoro e formazione in azienda, promosso e assistito da un ente terzo ( detto soggetto promotore) rispetto alle parti in causa: datore di lavoro (o soggetto ospitante ) e tirocinante.
Essendo tale materia di competenza regionale si applicano le leggi specifiche di ogni Regione (in mancanza di normativa regionale  sono ad oggi applicabili le norme della legge 24 giugno 1997 n. 196 e del relativo regolamento attuativo DM 142/1998).
Nel gennaio 2013 sono state approvate delle Linee guida in sede di conferenza Stato Regioni ( come richiesto dalla Riforma Fornero del 1992) le quali devono essere recepite dalle leggi regionali.
Le principali novità prescritte in tali linee guida sono le seguenti:
i tirocini formativi e di orientamento vengano destinati a solo soggetti a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da meno di 12 mesi.
Per quanto concerne la durata dei tirocini, le linee guida prevedono:
La durata massima per le diverse tipologie si intende comprensiva di eventuali proroghe.
L'accordo prevede l'obbligo a corrispondere una indennità per il tirocinante che non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili, fatto salvo in ogni caso un importo maggiore stabilito dalle diversi leggi regionali sulla materia. durante l'attività anche per gli stagisti si applicano le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non è prevista una visita medica preventiva mentre è obbligatoria l'iscrizione all'Inail per la copertura contro gli infortuni sul lavoro e una polizza di responsabilità civile verso terzi.
Non configurandosi come un rapporto di lavoro e proprio, il tirocinio è finalizzato all’arricchimento delle conoscenze, all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento o reinserimento lavorativo.
I tirocini si distinguono in
In ogni caso, come detto, per realizzare un tirocinio formativo è necessaria innanzitutto una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori , provveditorati agli studi, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda i tirocini formativi rivolti a cittadini stranieri, occorre distinguere tra:
1) gli stranieri che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro, possono svolgere tirocini formativi alle stesse con dizioni previste per gli italiani;
2) gli stranieri ancora residenti all’estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di quote periodicamente determinate.
Gli ingressi per tirocini formativi, infatti, pur avvenendo al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto-flussi, sono possibili solo nell’ambito di un determinato contingente, stabilito con un decreto interministeriale ogni tre anni.
PER MAGGIORI DETTAGLI : V. La circolare settimanale del lavoro  n. 31 a cura dell'avv. R. Staiano

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La situazione attuale: come trovare lo stage?

Numerosi studi recenti ( da Almalaurea alla Fondazione McKinsey) , denunciano oggi che malgrado le generali e concordi affermazioni sull'importanza dei tirocini formativi in azienda  come  strumento di raccordo essenziale  tra studio e lavoro, nella pratica l'utilizzo non decolla, anzi è in lento calo dal 1997 ad oggi .
Per quanto riguarda gli studenti universitari, ad esempio,  la percentuale di chi svolge lo stage è circa del 11% sul totale, malgrado molti percorsi di laurea prescrivano il tirocinio formativo in azienda come obbligatorio.
I recenti tentativi anche legislativi (v. Riforma Fornero) volti ad incentivare lo strumento,  dettando vincoli precisi e lasciando di fatto spazio all'autonomia regionale sembrano avere sortito l'effetto esattamente contrario. A ciò va aggiunto lo stop ai tirocini nella pubblica amministrazione e il quasi totale blocco delle misure e del Fondo Sociale Europeo per la formazione,  in Italia solo parzialmente sostituito oggi  dal piano  Garanzia Giovani  (www.garanziagiovani.gov.it).
Tra i motivi di difficoltà  c'è forse  da una parte la molteplicità di attori chiamati in causa , senza una vera gestione unitaria e dall'altra parte le agevolazioni riservate al contratto di apprendistato che  lo pongono in qualche modo "in concorrenza" con il tirocinio formativo.
Per quanto riguarda i tirocini curricolari  per gli universitari gli atenei sono ovviamente in prima linea con offerte formative comprensive di stage per i propri studenti anche con banche dati online, nelle piattaforme internet di ciascuna università. 
Tra i più importanti soggetti promotori invece per i tirocini post laurea (extracurricolari) o per progetti di reinserimento lavorativo  per le categorie svantaggiate si segnalano:


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