Oggi giorno sentiamo sempre più spesso parlare di “disoccupazione” e “inoccupazione”, dalla semplice iscrizione ai Centri dell’Impiego per rendere la propria disponibilità al lavoro, alla compilazione di un questionario o di un bando per l’ammissione alle prove di un concorso pubblico.
Ma quanti in realtà conoscono veramente la differenza tra colui che viene definito disoccupato e inoccupato?
Decreti legislativi e norme ne definiscono il significato e le differenze, però troppo spesso con terminologie e richiami ad ulteriori fonti normative che ne rendono una non agevole comprensione e trasparenza.
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Definizione di inoccupato e disoccupato
A norma del D.Lgs 297/2002 e succ. modifiche, in entrambi i casi si è disoccupato o inoccupato se non si è al momento attivi nel mondo del lavoro:
- l'inoccupato è colui che, ai sensi del D.lgs 297/2002, non ha mai svolto attività lavorativa in nessuna forma, autonoma o subordinata e sia alla ricerca di un'occupazione, ovvero abbia effettuato iscrizione al Centro per l’Impiego, da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani;
- il disoccupato è quel soggetto che, ai sensi del D.lgs 297/2002, precedentemente “occupato”, ovvero titolare di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, sia divenuto privo di lavoro e che si sia immediatamente reso disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti.
Dopo aver chiarito la differenza tra disoccupazione e inoccupazione, focalizziamo la nostra attenzione e analisi sulla figura del “soggetto disoccupato”, definendone più dettagliatamente, sotto un profilo normativo e operativo, lo status e le relative tutele che il Legislatore ha predisposto per garantirne salvaguardia di tio sociale ed economico.
Lo stato di disoccupazione
Il primo passo del lavoratore che abbia concluso il proprio rapporto lavorativo è quello di rendere la propria disponibilità alla ricollocazione sul mercato del lavoro fornendo tale informazione al Centro per l’Impiego territorialmente competente per la propria Provincia di residenza.
La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) serve per attestare lo stato di disoccupazione per usufruire delle azioni e dei servizi che i Centri per l’Impiego offrono al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e ti consente, unitamente ad altri requisiti, l'accesso ad “ammortizzatori sociali” (prestazioni economiche a sostegno del reddito) e l’agevolazione nella fruizione di alcuni servizi di carattere socio-sanitario.
Stipulando la DID si dichiara di essere:
- attualmente privi di lavoro (o di svolgere un lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno in corso);
- di non essere iscritto in nessun altro Centro Impiego del territorio Nazionale;
- di essere interessati e offrire la propria disponibilità alla ricerca e allo svolgimento di una attività lavorativa, e alla fruizione dei servizi messi a disposizione dai Centri per l’Impiego.