Speciale Pubblicato il 23/05/2014

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Disoccupazione ed inoccupazione: differenze

di Olivieri Dott. Bruno

Quanti in realtà conoscono veramente la differenza tra colui che viene definito disoccupato e inoccupato? Decreti legislativi e norme ne definiscono il significato e le differenze, però troppo spesso con terminologie e richiami ad ulteriori fonti normative che ne rendono una non agevole comprensione e trasparenza.



Oggi giorno sentiamo sempre più spesso parlare di “disoccupazione” e “inoccupazione”, dalla semplice iscrizione ai Centri dell’Impiego per rendere la propria disponibilità al lavoro, alla compilazione di un questionario o di un bando per l’ammissione alle prove di un concorso pubblico.
Ma quanti in realtà conoscono veramente la differenza tra colui che viene definito disoccupato e inoccupato?
Decreti legislativi e norme ne definiscono il significato e le differenze, però troppo spesso con terminologie e richiami ad ulteriori fonti normative che ne rendono una non agevole comprensione e trasparenza.
Il presente articolo completo può essere letto sulla Circolare del Lavoro n. 7 del 21 Febbraio 2014  a cura dell'avv. R. Staiano, disponibile anche in ABBONAMENTO!  

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Definizione di inoccupato e disoccupato

A norma del D.Lgs 297/2002 e succ. modifiche, in entrambi i casi si è disoccupato o inoccupato se non si è al momento attivi nel mondo del lavoro:
Dopo aver chiarito la differenza tra disoccupazione e inoccupazione, focalizziamo la nostra attenzione e analisi sulla figura del “soggetto disoccupato”, definendone più dettagliatamente, sotto un profilo normativo e operativo, lo status e le relative tutele che il Legislatore ha predisposto per garantirne salvaguardia di tio sociale ed economico. 

Lo stato di disoccupazione

Il primo passo del lavoratore che abbia concluso il proprio rapporto lavorativo è quello di rendere la propria disponibilità alla ricollocazione sul mercato del lavoro fornendo tale informazione al Centro per l’Impiego territorialmente competente per la propria Provincia di residenza.
La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) serve per attestare lo stato di disoccupazione per usufruire delle azioni e dei servizi che i Centri per l’Impiego offrono al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e ti consente, unitamente ad altri requisiti, l'accesso ad “ammortizzatori sociali” (prestazioni economiche a sostegno del reddito) e l’agevolazione nella fruizione di alcuni servizi di carattere socio-sanitario.
Stipulando la DID si dichiara di essere:
Il presente articolo completo può essere letto sulla Circolare del Lavoro n. 7 del 21 Febbraio 2014  a cura dell'avv. R. Staiano, disponibile anche in ABBONAMENTO! 


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