Speciale Pubblicato il 14/05/2014

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Appalto di servizi e successioni di contratto di appalto

di Olivieri Dott. Bruno

Il contratto di appalto è un particolare tipo di contratto stipulato tra un primo soggetto appaltante che richiede l’esecuzione di un’opera/servizio in capo ad altro soggetto appaltatore utilizzando propri mezzi e assumendosi totalmente il rischio d’impresa.



Il contratto di appalto è disciplinato dall’art. 1655 del c.c. è un particolare tipo di contratto stipulato tra un primo soggetto appaltante che richiede l’esecuzione di un’opera/servizio in capo ad altro soggetto appaltatore utilizzando propri mezzi e assumendosi totalmente il rischio d’impresa.
Tratto dalla Circolare del Lavoro n. 17 del 2 Maggio 2014 a cura dell'avv. R. Staiano, acquistabile anche in ABBONAMENTO.

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Contratto di appalto: premessa

Di conseguenza, abbiamo:
  • Appaltante: chi cede in appalto la realizzazione di un servizio (committente);
  • Appaltatore: colui che, nell’esercizio d’impresa, esegue l’opera o il servizio dietro corrispettivo in denaro organizzando i propri mezzi e assumendosi il rischio d’impresa.
Parimenti a quanto accade per la somministrazione, nell’appalto si riscontra un rapporto tra 3 soggetti regolamentati da due contratti:
  • Rapporto Appaltante/Appaltatore = Contratto Commerciale
  • Rapporto Appaltatore/Lavoratore = Contratto di Lavoro.
A differenza che nella somministrazione, il potere direttivo su lavoratore viene esercitato direttamente da colui che svolge il servizio (Appaltatore); altrimenti si configurerebbe illegittimo appalto di manodopera nel caso in cui il potere direttivo fosse esercitato dall’Appaltante in quanto per poter essere lecito dovrebbe essere sorretto da contratto di somministrazione.
Tratto dalla Circolare del Lavoro n. 17 del 2 Maggio 2014 a cura dell'avv. R. Staiano, acquistabile anche in ABBONAMENTO.


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