Speciale Pubblicato il 11/03/2014

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Mediazione tributaria dal 2 marzo 2014

di Zamberlan Dott. Ernesto

Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 all'istituto della mediazione tributaria chiarite nella CM 1/2014



Con la CM 1/2014, l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 sulla disciplina della mediazione; in particolare, le nuove norme stabiliscono che:

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Istanza di reclamo come condizione di procedibilità del ricorso

Riguardo il primo e più importante cambiamento, ossia la clausola di procedibilità  la nuova norma recita : “La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”.
Ciò significa, che solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio decorrono i termini previsti:
Nel caso poi  non venga adottato un provvedimento di accoglimento totale  ovvero, non venga formalizzato un accordo di mediazione, decorso il termine di 90 giorni, l’istanza produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi in giudizio, deve farlo nei successivi 30 giorni.
Pertanto, secondo l’Agenzia, il ricorso depositato in commissione tributaria prima del decorso del termine di 90 giorni è improcedibile.
Di contro, il ricorso è procedibile alla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, ossia quando, in caso di esito negativo della mediazione, l’istanza produce gli effetti del ricorso.

La mediazione sospende la riscossione

Altra novità importante introdotta dalla Legge di stabilità 2014 è che durante il procedimento di mediazione ogni attività di riscossione è sospesa.
Pertanto, a seguito della ricezione dell’istanza, l’Ufficio, durante il procedimento di mediazione:
La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili, ossia quelle che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del DLgs.546/92 (CM 9/2012).
Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che vi sia stato il suo accoglimento o sia stato formalizzato un accordo di mediazione  la sospensione viene meno  e  sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
Inoltre, la sospensione viene meno anche qualora il contribuente deposita il ricorso prima dello scadere del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. In particolare, secondo l’Agenzia, se:
l’Ufficio, con “memoria” , deduce che, a fronte di un ricorso improcedibile, non può essere svolta alcuna attività processuale, neppure cautelare, e chiede il rinvio della trattazione.
Resta ferma , comunque, la possibilità di avvalersi delle disposizioni “speciali” in materia di riscossione straordinaria (artt.29 del DL 78/2010 e 15-bis del DPR 602/73).
MEDIAZIONE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
La mediazione produce effetti anche in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. In particolare, analogamente a quanto previsto per l’accertamento con adesione, sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
Come già previsto dalla CM  9/2012:  "Nei casi  in cui la mediazione riguardi avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni il valore della lite va, ovviamente, determinato al netto dei contributi accertati.  L’atto di mediazione deve quindi indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile determinato nell’atto stesso”.

I termini per la costituzione in giudizio dopo l'istanza di mediazione

Un’altra importante novità riguarda i termini per la costituzione in giudizio. Sul punto, l’Agenzia stabilisce che:
i termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio. In altri termini, la notifica del provvedimento dell’Ufficio che respinge o accoglie parzialmente l’istanza non ha più rilevanza ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti.
Per espressa previsione normativa, il termine di 90 giorni va computato applicando le disposizioni sui termini processuali e quindi, diversamente dal passato, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre. Trovano, inoltre, applicazione tutte le disposizioni relative alla sospensione o interruzione dei termini processuali.


TAG: Accertamento e controlli