Speciale Pubblicato il 26/09/2013

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Remissione in bonis entro il 30 settembre

di Erario Anna Eleonora

Entro il 30 settembre 2013, i contribuenti che intendono fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali ma non hanno provveduto tempestivamente ad effettuare i relativi adempimenti formali, possono sanare la propria posizione ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis"



Il termine del 30 settembre 2013 non costituisce solo quello per l'invio delle dichiarazioni dei redditi, ma anche quello entro il quale i contribuenti che hanno effettuato mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente per fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali e che però sono comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, possono sanare la propria posizione ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis".
Tra le violazioni o omissioni sanabili vi sono quelle che riguardano:

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L'istituto della "remissione in bonis"

Il Decreto semplificazioni fiscali 2012 (D.L. n. 16/2012), all’art. 2, ha introdotto l’istituto della c.d. “remissione in bonis”, che è una particolare forma di sanatoria volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Per poter regolarizzare la propria posizione, il contribuente che sia comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, deve:
Come per il ravvedimento operoso, anche per poter ricorrere alla “remissione in bonis” la violazione non deve essere stata già constatata ovvero non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Il tipo di violazioni sanabili

Sono sanabili ricorrendo all'istituto della "remissione del bonis" le violazioni inerenti agevolazioni o regimi opzionali per i quali sono previsti adempimenti a pena di decadenza (e per i quali, quindi, non rileva il comportamento concludente del contribuente).
Non sono sanabili, invece, quelle violazioni per le quali è prevista solo l'irrogazione delle sanzioni, ma non la decadenza dal beneficio fiscale (es. omesso invio Modello Ire) e, appunto, quelle connesse con l’opzione/revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili desumibili dal comportamento concludente del contribuente.
Per saperne di più, scarica la nostra Circolare del Giorno n. 189 del 26 settembre 2013


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