Speciale Pubblicato il 24/06/2013

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Istanza di rimborso valida anche dopo il periodo di imposta successivo

di Dott. Bertolaso Piero

Ordinanza n. 11550/2013 della Corte di Cassazione: apertura sui termini per i rimborsi



La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11500 del 14 Maggio 2013 ribadisce che le dichiarazioni integrative possono esser presentate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da integrare. Secondo principi di diritto maturati in precedenti sentenze della Suprema corte, il contribuente, a norma dell'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, può emendare i propri errori con apposita dichiarazione integrativa, la quale non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso, atteso che l'ultimo periodo della predetta norma, nel prevedere come ultimo termine per la presentazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, correla al rispetto di questo limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante. Ne consegue che il contribuente può presentare la richiesta di rimborso anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo, contrariamente a quanto sostiene l’Amministrazione finanziaria.
IL CASO
La CTR di Napoli ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza n. 184/25/2008 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso S.G. avverso cartelle di pagamento relative ad IVA - IRAP - IRPEF - addizionali comunali, per l'anno 2002, con cui l'Amministrazione ha preteso il pagamento di imposte dichiarate e non versate ma poi fatte oggetto di una dichiarazione correttiva, in data 11.1.2006, la quale ultima era stata ritenuta tardiva e perciò inefficace dall'Agenzia procedente.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso l’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, stabilisce che le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori materiali od omissioni, mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sicché la dichiarazione integrativa presentata l'11.1.2006 doveva essere considerata intempestiva.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi:
a) con il primo motivo di impugnazione - improntato a violazione del menzionato art. 8 bis) - la parte ricorrente si duole del fatto che la Commissione di secondo grado abbia fatto applicazione della norma dianzi menzionata anziché di quella dettata dal d.P.R. n. 435 del 2001, a termini del quale le dichiarazioni integrative possono essere presentate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quella da integrare.
Il motivo appare fondato e se ne propone l'accoglimento.

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Valida l’istanza di rimborso dopo il periodo di imposta successivo - Ord. n. 11500/2013


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