Speciale Pubblicato il 02/04/2013

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Società di comodo e la maggiorazione Ires

di Dott. Raffaele Pellino

In vista dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi va ricordato che la maggiorazione IRES è liquidata nella sezione XVIII del quadro RQ di UNICO SC 2013



Con la circolare 3/2013 l’Agenzia esamina i principali aspetti della maggiorazione IRES del 10,5% per le società di comodo introdotta dall’art. 2, comma 36-quinquies del DL 138/2011; in particolare, detta maggiorazione:

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Base imponibile della maggiorazione

La base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires è, di norma, il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui il soggetto interessato risulta di comodo, il quale può essere costituita, a seconda dei casi:

Maggiorazione Ires in caso di trasparenza fiscale e consolidato

Alcuni chiarimenti delle Entrate riguardano le società che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR) o per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR).
In particolare, nell’ambito della trasparenza fiscale, i soggetti “di comodo” che esercitano l’opzione in qualità di:
Pertanto, secondo la CM 3/2013, nel caso in cui una società “di comodo” partecipa al regime della trasparenza in qualità di partecipante, quest’ultima determina e versa l’imposta corrispondente alla maggiorazione sempre in via autonoma, senza che ciò influenzi il meccanismo di funzionamento del regime in questione. In tale ipotesi, il legislatore ha previsto, all’articolo 2, comma 36-octies, secondo periodo, del D.L. 138/2011del 2011, che la liquidazione della maggiorazione da parte della partecipante avvenga “senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata”.
Per quanto riguarda, invece, le società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale, l’art. 2, comma 36-sexies del DL 138/2011 prevede che esse siano tenute ad assoggettare in modo autonomo il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e a provvedere al versamento della relativa imposta.
La base imponibile della maggiorazione è determinata, in tal caso, secondo le regole ordinarie (ex art. 118, TUIR) tenuto conto delle eventuali perdite pregresse al consolidato.

Versamento degli acconti

Per quanto riguarda, infine, il versamento degli acconti, l’Agenzia rammenta che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:


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