Speciale Pubblicato il 20/11/2012

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Contributi IVS e Gestione Separata Inps: alla cassa per la seconda rata d’acconto entro il 30 novembre

di Erario Anna Eleonora

Entro il prossimo 30 novembre i soggetti iscritti alla Gestione IVS ovvero alla Gestione separata INPS sono tenuti al versamento della seconda rata d’acconto dei contributi previdenziali dovuti per il 2012



Scade il prossimo 30 novembre il termine per il versamento della seconda rata d’acconto dei contributi previdenziali dovuti per il 2012 da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS ovvero alla Gestione separata INPS. Il versamento dell’acconto di tali contributi segue, infatti, le scadenze del versamento delle imposte derivanti da UNICO.
Per il calcolo dei contributi in base al metodo storico, si deve fare riferimento ai dati indicati nel modello UNICO PF 2012 relativo ai redditi 2011.
 

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L’acconto dei contributi IVS per Artigiani e Commercianti

Gli Artigiani e Commercianti iscritti alle alle gestioni dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).

Fino al minimale di reddito, che per il 2012 è pari a € 14.930, i contributi IVS sono dovuti in misura fissa, applicando a tale importo minimale le seguenti aliquote contributive:

Tali “contributi fissi” devono essere versati in 4 rate annuali (16 maggio 2012, 16 agosto 2012, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013).

Sulla quota di reddito eccedente il minimale di € 14.930 (e fino al massimale di € 73.673 frazionabile a mese, ovvero, per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996, di € 96.149 non frazionabile a mese), invece, i contributi da versare sono calcolati in modo proporzionale applicando le suddette aliquote a tale quota di reddito eccedente (si tenga conto, comunque, che sull’eventuale parte di reddito eccedente € 44.204 le aliquote vanno aumentate di 1 punto percentuale).
L’acconto dei contributi 2012 eventualmente dovuto sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere versato in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, pertanto:

L’importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale costituisce l’acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2012 (non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2011.
Se tale somma risulterà poi, in sede di UNICO PF 2013, inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente realizzati nel 2012, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2012 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO PF 2013 e, quindi, entro il 16 giugno 2013 (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%).

I righi di UNICO PF 2012 fa prendere in considerazione per individuare il reddito utile ai fini del calcolo dei contributi sono:

Resta salva la facoltà del contribuente di utilizzare il metodo previsionale in luogo di quello storico.
 

L’acconto dei contributi per gli iscritti alla Gestione Separata

Il versamento dell’acconto di novembre dei contributi è dovuto anche dai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps (quali i c.d. “professionisti senza cassa”). Per tali soggetti, le aliquote contributive applicabili per il 2012 sono pari a:

con un minimale di reddito pari € 14.930 ed un massimale di € 96.149.

L’acconto per il 2012 è pari all’80% del contributo dovuto sul reddito così come dichiarato nel modello UNICO PF 2012 al rigo RE25 o al rigo RE21 (nuove iniziative produttive), ovvero al rigo CM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (regime dei minimi). A tale reddito si applica l’aliquota contributiva di cui sopra.
L’acconto (80%) dovrà essere versato in due rate di pari importo (40% ciascuna) entro i termini dell’acconto IRPEF, ovvero:

Resta salva, anche in questo caso, la facoltà del contribuente di utilizzare il metodo previsionale in luogo di quello storico.



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