Speciale Pubblicato il 06/11/2012

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Omnicomprensività della retribuzione, deroga solo per i contratti successivi

di Avv. Rocchina Staiano

Una recentissima sentenza della cassazione ribadisce il concetto di omnicomprensività della retribuzione per il calcolo di indennità e TFR. Nel COMMENTO DELL’AVV. R. STAIANO alla sentenza si ripercorre anche l’evoluzione del concetto di indennità di anzianità e TFR



Il ricorso alla Corte di Appello, impugnando la sentenza contraria di primo grado, ha accolto la domanda proposta da un dirigente nei confronti della Telecom spa, che riguardava la diretta rideterminazione della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, previa inclusione nella base di calcolo del compenso per lavoro straordinario. Il dirigente assumeva infatti di avere continuativamente effettuato tali straordinari su richiesta e per esigenze dell'azienda.

La Corte, in realtà, riprende come punto di riferimento il principio dell'onnicomprensività della retribuzione come base di calcolo per il trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120 cod. civ., novellato dalla L. n. 297 del 1982, entrata in vigore il 1 giugno 1982, il quale (principio) può essere derogato soltanto da contratti collettivi stipulati successivamente a tale data che prevedano esplicitamente tale deroga; ove tali contratti si richiamino a contratti collettivi previgenti che prevedevano detta deroga, è necessario che le clausole siano riformulate con l'espressa menzione della conoscenza della loro preesistente nullità.

Ritornando al nostro caso, la società ricorreva in cassazione, rivedendosi respingere il  ricorso ed applica il nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012.

Sul punto, giova premettere che l'indennità di anzianità, prevista dall'art. 2110 c.c., sorse inizialmente come premio al lavoratore subordinato per il suo attaccamento all'azienda e da corrispondere al momento della naturale cessazione del rapporto di lavoro. Essa non era attribuibile, perciò, quando la cessazione del rapporto di lavoro derivasse da licenziamento per colpa del lavoratore o da sue dimissione volontarie.
La disciplina iniziale, quindi, costituiva un incentivo alla fedeltà del lavoratore subordinato, da corrispondere soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro e non frazionabile nel corso del suo svolgimento, anche per la sua funzione prevalentemente previdenziale.

La L. 604/1966, nel disciplinare "ex novo" i licenziamenti individuali, all'art. 9 previde l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità di anzianità in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e, quindi, anche in caso di licenziamento per sua colpa e di dimissioni volontarie. In tal modo veniva attribuita alla indennità di anzianità, accanto alla originaria funzione premiale e previdenziale, anche quella retributiva (retribuzione differita).

Il profondo mutamento della natura dell'istituto veniva poi riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 20 - 27 giugno 1968, n. 75.  Nel contempo i giudici della Consulta non negavano che l'indennità di anzianità, accanto a una funzione retributiva, svolgesse anche una funzione previdenziale.
 

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Art. 2120 c.c. e principio di omnicomprensività

Per il commento completo ed il testo integrale della sentenza n. 18207 del 24 Ottobre 2012 clicca qui!

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