Speciale Pubblicato il 16/09/2010

Tempo di lettura: 6 minuti

La disciplina Iva del commercio elettronico

di Dott. Raffaele Pellino

Con il recepimento della cd “Direttiva Servizi” ad opera del D.Lgs 18/2010, al commercio elettronico diretto è applicabile un “particolare” trattamento IVA.



Si definisce «commercio elettronico» l’attività rivolta all’effettuazione di transazioni commerciali di beni o servizi attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche.
Nel commercio elettronico (e-commerce), l’acquirente visiona i beni o servizi su un catalogo on line messo a disposizione dal cedente all’interno di un proprio sito web o di un portale e procede direttamente all’ordine del prodotto attraverso la rete Internet.
Il pagamento può avvenire elettronicamente mediante utilizzo di carte di credito o sistemi di pagamento elettronici (pay pal e similari), ovvero mediante bonifico o contrassegno postale, in base alle modalità di vendita e della tipologia di acquisti effettuati.

In sintesi, può essere definita commercio elettronico l’attività commerciale caratterizzata da transazioni per via elettronica, che consiste nella:

Si tratta, in ogni caso, di uno scambio commerciale che viene effettuato attraverso un canale elettronico di acquisto di beni e servizi, in cui il cliente sceglie on-line il prodotto.

Allo stato attuale, esistono tre diversi canali elettronici di commercio:
- la televisione interattiva (ovvero la televisione digitale terrestre, DTT), attraverso la quale il consumatore acquista beni e servizi effettuando l’ordine direttamente e utilizzando il telecomando;
-  le vendite televisive on-line, quando il consumatore assiste alla vendita dei prodotti e servizi in diretta televisiva ed effettua l’acquisto chiamando il numero dedicato;
- le vendite in Internet, quando il consumatore acquista beni e servizi utilizzando uno strumento che consente la navigazione in Internet.

Le tipologie di commercio elettronico vengono classificate a seconda dei soggetti che partecipano al processo di vendita:


- business to consumer (B2C), è destinato al consumatore finale. Attraverso questo sistema di vendita, gli operatori del commercio elettronico (business o imprese) offrono servizi e prodotti via Internet al consumatore finale (consumer).
- business to business (B2B), ha lo scopo di incrementare le transazioni e gli affari tra aziende.
-  business to administration, fa riferimento esclusivamente ai rapporti, gestiti mediante reti telematiche, fra le imprese e gli enti non commerciali.

Inoltre, a seconda delle modalità di vendita e della tipologia di prodotti si distingue fra:

L'articolo continua dopo la pubblicità

Il trattamento Iva nel commercio elettronico

A seguito del recepimento della cd “Direttiva Servizi” ad opera del D.Lgs 18/2010, al commercio elettronico diretto è applicabile un “particolare” trattamento IVA.

Prestazioni rese a privati italiani da parte di soggetti extra-UE
L’art. 7-sexies, comma 1, lett. f), DPR 633/72, in deroga alla regola generale (art. 7-ter, DPR 633/72) prevede espressamente la rilevanza ai fini IVA in Italia delle prestazioni rese tramite mezzi elettronici da parte di un soggetto extra-UE nei confronti di un privato domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero. L’IVA va pertanto applicata in Italia in quanto si presume che le prestazioni sono ivi utilizzate.

 Prestazioni rese a privati da parte di soggetti italiani
Alle prestazioni di servizi rese a privati italiani (o UE) da parte di soggetti stabiliti in Italia è applicabile la regola generale di cui all’art. 7-ter, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72 in base alla quale rileva il luogo di stabilimento del prestatore. Pertanto tali prestazioni sono assoggettate ad IVA in Italia.
Nel caso in cui un soggetto stabilito in Italia esegua prestazioni di servizi verso privati extra-UE, l’operazione è considerata fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-septies, lett. i), DPR 633/72.

 Prestazioni tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi UE
Alle prestazioni di servizi rese tra soggetti passivi UE è applicabile la regola contenuta nell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), DPR 633/72, in base alla quale la territorialità è “ancorata” esclusivamente al committente. Pertanto, tali prestazioni sono assoggettate ad IVA in Italia se rese a soggetti passivi ivi stabiliti. Il committente nazionale è tenuto ad assolvere gli adempimenti IVA con l’emissione dell’autofattura (art. 17, comma 2, DPR 633/72). In luogo dell’autofattura l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12/2010 ha precisato che è possibile procedere all’integrazione della fattura emessa dal prestatore UE.
Gli operatori italiani, a seguito delle modifiche apportate all’art. 21, DPR n. 633/72, sono tenuti ad emettere fattura anche per le operazioni senza IVA di cui all’art. 7-ter rese a soggetti UE. In particolare sulla fattura va indicato anche il numero di identificazione attribuito al committente dallo Stato UE in cui lo stesso è stabilito.
Inoltre, le prestazioni di servizi in esame tra operatori UE dovranno essere riepilogate nei modelli Intra servizi.

Software scaricato da Internet
Dopo aver precisato che rientrano tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici i servizi forniti tramite Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione automatizzata e, in assenza di tecnologia dell’informazione, impossibile da garantire, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.6.2010, n. 36/E conferma che costituisce servizio elettronico la fornitura di software scaricato da Internet.
In merito al trattamento IVA applicabile all’operazione in esame nel caso in cui il prestatore sia un soggetto passivo UE e il committente sia un soggetto passivo IVA italiano l’Agenzia conferma l’assoggettamento ad IVA in Italia a seguito dell’applicazione della citata regola generale, con conseguente obbligo di presentare i modelli Intra servizi.
 

Nella CM 36/E l’Agenzia ha precisato che i modelli  Intra vanno compilati con riferimento al “fornitore” UE del software, a prescindere che lo stesso sia “prodotto” da un soggetto extra-UE. Nella stessa Circolare 36/E l’Agenzia ha altresì specificato che i servizi prestati da E-bay rientrano tra i servizi elettronici con applicazione della regola generale contenuta nell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 e conseguente presentazione dei modelli Intra servizi.

 Prestazioni tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi extra-UE
Il trattamento IVA delle prestazioni di servizi rese tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi extra-UE è analogo a quanto sopra esaminato con riferimento ai soggetti UE, e pertanto, secondo la regola di cui all’art. 7-ter, DPR 633/72, tali prestazioni sono assoggettate ad IVA in Italia se rese a soggetti passivi ivi stabiliti.
A differenza di quanto sopra, i committenti italiani devono assolvere gli adempimenti IVA esclusivamente con l’emissione di un’autofattura ex art. 17, comma 2, DPR 633/72. Per le operazioni in esame non è prevista la presentazione dei modelli Intra servizi.
 



TAG: Gli aspetti fiscali del commercio elettronico 2022