Speciale Pubblicato il 15/06/2012

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Immobili storico-artistici: nuovo trattamento fiscale

di Dott. Raffaele Pellino

Con il cd Decreto semplificazioni fiscali viene eliminata la previsione secondo cui la tassazione deve avvenire sulla base della rendita catastale minore della zona censuaria



Con il cd Decreto Semplificazioni fiscali ( DL 16/2012) all'art. 4 viene sostanzialmente ridisegnato il trattamento fiscale degli immobili di interesse storico - artistico concessi in locazione.


In particolare:

 
• viene soppresso l’ art. 11 comma 2 della L.413/91 facendo venir la norma secondo cui la tassazione degli immobili di interesse storico o artistico deve avvenire sulla base della rendita catastale minore della zona censuaria di appartenenza dell’immobile.
• tornano ad essere tassati i canoni di locazione.
• ai fini reddituali viene disposto che (modificando l’art. 37, TUIR) il reddito dei fabbricati vincolati è pari al canone di locazione ridotto forfettariamente del 35% se superiori al reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo;
• sarà necessario di procedere al “ricalcolo” dell’acconto IRPEF/IRES 2012
• la base imponibile IMU è ridotta del 50%.

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Immobili storico-artistici detenuti da persone fisiche

Per quanto riguarda gli immobili storici – artistici detenuti dalle persone fisiche:

se non locati (utilizzati come propria abitazione o “a disposizione”): dal 2012 sono “esenti” da IRPEF e relative addizionali in quanto assoggettati ad IMU. Resta ferma la disciplina generale secondo cui il reddito imponibile IRPEF dell’immobile locato è determinato dal maggiore tra il canone di locazione ridotto del 15% (25% se ubicato a Venezia, Murano, Burano e Isole della Giudecca) e la rendita catastale rivalutata del 5%;


se locati: viene elevata al 35% la deduzione forfetaria da applicare al canone di locazione ai fini della determinazione del reddito (IRPEF/IRES). Ciò sia agli effetti della determinazione del reddito dei fabbricati sia con riguardo alla disciplina dei proventi immobiliari. Pertanto, l’ imponibile IRPEF è determinato dal maggiore tra il canone di locazione ridotto del 35% e la rendita catastale rivalutata del 5% risultante applicando la tariffa d’estimo propria dell’immobile.

Immobili storico-artistici posseduti da società o enti

Per quanto riguarda, invece, i cd “immobili patrimonio” delle società, ossia gli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa ovvero beni destinati alla produzione/ scambio dell’attività d’impresa (cd beni merce)  se non locati è prevista:


• la riduzione del 50% del reddito medio ordinario risultante dall’applicazione della tariffa d’estimo propria dell’immobile
• la disapplicazione (art. 41,TUIR) della maggiorazione di 1/3 di detto reddito per le unità immobiliari sfitte o tenute a disposizione.


se locati: come per le persone fisiche l'imponibile Irpef è determinato nel maggiore tra i canoni di locazione di competenza ridotti del 35% e la rendita catastale effettiva rivalutata del 5%.

Per gli immobili di interesse storico-artistico degli enti non commerciali è applicabile quanto previsto per gli immobili delle società.


Ai fini della decorrenza delle nuove disposizioni, queste risultano applicabili “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2011”, ossia dal 2012 (e quindi, nella dichiarazione dei redditi 2013).

Scarica la circolare del giorno con la trattazione dettagliata ed esempi di ricalcolo:

Il nuovo trattamento fiscale degli immobili di interesse storico-artistico e il ricalcolo degli acconti 2012



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