Speciale Pubblicato il 21/05/2015

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Tassa sulle barche da diporto 2015: ecco come si paga

di Gesuato Elisabetta

La tassa sulle barche è annuale e va versata entro il 31 maggio con Mod. F24 elementi identificativi, in alternativa con bonifico in euro.



La Tassa annuale di cui al presente articolo è stata abolita dalla legge  di stabilità 2016 (comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015)  con effetto dal 1 gennaio 2016


I soggetti residenti in Italia che possiedono, alla data del 1° maggio 2015, imbarcazioni di lunghezza superiore a 14 metri, devono pagare entro il 31 maggio  la tassa annuale sulle unità da diporto. Sono esclusi coloro che si trovano al primo anno di immatricolazione.

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Soggetti tenuti al versamento della tassa

Sono tenuti al pagamento della tassa sulle imbarcazioni, tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che possiedono unità da diporto.
 
Con la circolare n. 16/E l’Agenzia ha chiarito che:
 

Soggetti esonerati

Sono escluse dal pagamento della tassa le barche:
Inoltre, considerata l’esclusione per le imbarcazioni che costituiscono bene strumentale per le aziende di locazione e noleggio, l’Agenzia estende l’esclusione dal pagamento della tassa anche alle imbarcazioni utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali individuate dall’art. 2 del D.lgs. 171/2005, ossia quando l’imbarcazione:

Importi

Dal 22 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), la tassa è dovuta nelle seguenti misure:

LUNGHEZZA SCAFO
TASSA ANNUALE
da 14,01 a 17 metri
870 euro
da 17,01 a 20 metri
1.300 euro
da 20,01 a 24 metri
4.400 euro
da 24,01 a 34 metri
7.800 euro
da 34,01 a 44 metri
12.500 euro
da 44,01 a 54 metri
16.000 euro
da 54,01 a 64 metri
21.500 euro
superiore a 64 metri
25.000 euro
 
La tassa è comunque ridotta della metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.

La tassa è ridotta:

Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.
  

Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012:

All’interno del modello “F24 con elementi identificativi” occorre indicare:

I soggetti che non possono pagare con mod. F24, possono versare l’importo dovuto con bonifico in “Euro”, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:

Termini di versamento

La tassa sulle barche è annuale, il versamento deve essere eseguito entro il 31 maggio di ciascun anno e si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo. Ètenuto al pagamento entro il 31 maggio il soggetto che, alla data del 1° maggio risulta proprietario/titolare di altro diritto reale sull’imbarcazione/detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all’anno.

Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.

Per i contratti di locazione, anche finanziaria, per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è previsto che la stessa sia determinata rapportandola a giorni, ed è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore all’anno.

 

7 FILE ALLEGATI:
Risoluzione del 24/04/2012 n. 39 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 24.04.2012 Art. 16 del D.l. 201/2011 Art. 60-bis D.l. 1/2012 Art 3 comma 16 quinquies D.l. 16/2012 Circolare del 30/05/2012 n. 16/E Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69

TAG: Versamenti delle Imposte Nautica da diporto