Speciale Pubblicato il 30/04/2012

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I nuovi termini di invio dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute

di Susanna Finesso

Il dl fiscale prevede l'invio dei dati delle dichiarazioni d'intento dopo l'effettuazione delle operazioni esenti



Il decreto semplificazioni fiscali DL 17/2012 convertito in legge 44/2012 del 28/4/2012 ha modificato, a decorrere dal 2 marzo 2012, il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni (o lettere) d’intento ricevute dagli esportatori abituali all’Agenzia delle Entrate.

D’ora in poi l’invio dei dati dovrà avvenire entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettivamente realizzate  senza applicazione dell’IVA . L’obiettivo è chiaramente quello di venire incontro al contribuente unificando almeno qualcuna delle innumerevoli scadenze per gli adempimenti .

Il termine di invio della comunicazione quindi non è più collegato con il momento di ricevimento della lettera d’intento, bensì con il momento in cui, dopo tale dichiarazione, il fornitore pone in essere operazioni senza applicazione dell’Iva. Una volta verificata questa condizione, la comunicazione va inviata entro il termine previsto per la liquidazione dell’Iva riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili.

Visto che è diventata determinante ai fini dell’obbligo di comunicazione l’effettuazione delle operazioni senza applicazione dell’Iva, un fornitore che abbia solamente ricevuto la lettera d’intento ma che non ha ancora effettuato alcuna operazione nei confronti dell’esportatore abituale, non dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati della lettera d’intento ricevuta.

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Scadenza invio dei dati delle lettere d'intento

I nuovi termini sono dunque i seguenti:

  1. Per i contribuenti con liquidazione mensile  deve avvenire  entro il 16 del mese successivo di riferimento
  2. Per i contribuenti con liquidazione trimestrale , entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento. ossia :
    • 16.05 per il 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo);
    • 16.08 per il II° trimestre (aprile, maggio, giugno);
    • 16.11 per il III° trimestre (luglio, agosto, settembre);

Dichiarazioni d’intento ricevute a marzo

Per quanto riguarda le dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di marzo 2012 per le quali si riscontra l’emissione della prima fattura senza Iva nello stesso mese, i dati devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate:


• entro il 16 aprile 2012, se il contribuente è un soggetto mensile;
• entro il 16 maggio 2012, se il contribuente è un soggetto trimestrale.


È evidente, dunque, che la semplificazione apportata dal D.l. 16/2012 è particolarmente sentita dai contribuenti con periodicità trimestrale, i quali disporranno di un maggior termine per l’invio della comunicazione.


Supponiamo  ad esempio che la società “X” Sr.l., con liquidazione periodica trimestrale, abbia ricevuto una dichiarazione d’intento in data 18 aprile 2012. Secondo le vecchie regole la società avrebbe dovuto presentare la comunicazione dei dati della dichiarazione d’intento ricevuta ad aprile entro il 16.05.2012.

In base alle nuove regole, invece, i dati contenuti in tale dichiarazione d’intento dovranno essere inseriti nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 agosto 2012 (termine per la liquidazione Iva relativa al secondo trimestre 2012), fermo restando che nell’ambito del periodo di riferimento (dal 18 aprile fino al 30 giugno), siano state effettuate cessioni non imponibili.  Se in tale periodo  per qualsiasi motivo non fossero state in realtà effettuate operazioni, la società non dovrà presentare alcuna comunicazione.



TAG: Operazioni Intra ed extra comunitarie