Speciale Pubblicato il 08/02/2012

Tempo di lettura: 3 minuti

Avvisi bonari, la rateazione si fa più leggera

di Gesuato Elisabetta

Cancellato l’obbligo di garanzia per chi paga a rate le somme di importo superiore a 50.000 € chieste con gli avvisi bonari emessi dall’Agenzia delle Entrate.



Il contribuente che non versa nei termini la 2^ rata o le rate successive alla prima, non decadrà dalla procedura di dilazione se pagherà la rata insoluta entro il termine di pagamento di quella seguente. In tal caso l’iscrizione a ruolo graverà solo sulla sanzione e sugli interessi legali. Inoltre, ricorrendo al ravvedimento operoso, potrà evitare l’iscrizione a ruolo anche della sanzione e degli interessi. Le novità introdotte dalla manovra Monti si applicano anche alle rateazioni in corso al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della L. 214/2011).

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Gli avvisi bonari

Gli avvisi bonari, o meglio le comunicazioni di irregolarità, sono emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito:
  • dei controlli automatici (art. 36-bis D.p.r. 600/73 e 54-bis del D.p.r. 633/72), che evidenziano la presenza di errori nelle dichiarazioni presentate;
  • dei controlli formali (art. 36-ter del D.p.r. 600/73), che rilevano differenze tra i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria e quelli dichiarati dal contribuente.
In entrambi i casi il contribuente che riceve l’avviso e che ne riconosce l’esattezza, può usufruire di uno “sconto” sulle sanzioni, pagando l’importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In particolare la sanzione sarà ridotta:
  • a 1/3 rispetto a quella ordinaria (quindi la sanzione sarà del 10% invece del 30%), in caso di comunicazione relativa ai controlli automatici;
  • a 2/3 rispetto a quella ordinaria (quindi la sanzione sarà del 20% invece del 30%), in caso di comunicazione relativa ai controlli formali.

Garanzia non più necessaria

Il contribuente che decide di pagare gli importi indicati nella comunicazione di irregolarità ricevuta, può chiederne la rateizzazione.
Prima della Manovra Monti era possibile dilazionare le somme dovute in un massimo di:
  • 6 rate trimestrali di pari importo;
  • 20 rate trimestrali, sempre di pari importo, per le somme superiori a 5.000 Euro.
Però, se il valore complessivo delle rate successive alla prima era superiore a 50.000 Euro, il contribuente doveva presentare idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. In alternativa l’ufficio poteva autorizzare la concessione di un’ipoteca da parte del contribuente o di un terzo.
Ora invece non è più necessario presentare la garanzia, anche per importi superiori a 50.000 €.

Cosa fare se si salta una rata

Da quanto descritto sopra, ora il contribuente può rateizzare le somme derivanti dalle comunicazioni di irregolarità in un numero massimo di 6 rate trimestrali o, se superiore a 5.000 €, in un numero massimo di 20 rate trimestrali, senza di necessità di prestare alcuna garanzia.
Viene confermato però che si perde il beneficio della dilazione se:
  • non viene pagata la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o,
  • non viene pagata anche solo una rata successiva alla prima entro il termine di pagamento di quella seguente.
La manovra Monti aggiunge però una possibilità (comma 4-bis art. 3-bis del D.lgs. 462/1997): il versamento tardivo delle rate successive alla prima (entro il termine d pagamento della rata seguente), non comporta la decadenza della rateazione ma determina l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione, pari al 30% dell’importo versato in ritardo (art. 13 d.lgs. 471/97) e degli interessi legali. In più, il contribuente ha comunque la possibilità di ravvedersi entro il termine di pagamento della rata successiva, e in tal caso l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.

I codici per ravvedersi

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 132/E del 29.12.2011, ha istituito i codici tributo per il ravvedimento della rata, da riportare nella sezione “Erario” del Mod. F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento e il codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente:
  • 8929 SANZIONE e 1980 INTERESSI, per ravvedimento su importi rateizzati a seguito di controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis d.p.r. 600/73 e 54-bis d.p.r. 633/72;
  • 8931 SANZIONE e 1981 INTERESSI, per ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale;
  • 8932 SANZIONE e 1982 INTERESSI, per ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relativi ad arretrati e simili;
  • 8933 SANZIONE e 1983 INTERESSI, per ravvedimento su importi rateizzati a seguito di controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter d.p.r. 600/73.

2 FILE ALLEGATI:
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 132/E del 29.12.2011 Art.3bis_D.lgs_462_1997

TAG: Ravvedimento operoso 2024 Versamenti delle Imposte