Speciale Pubblicato il 05/10/2011

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Modello IVA TR invariato per il credito del 3° trimestre

di Gesuato Elisabetta

Il modello Iva TR per ora resta invariato, ma una nuova versione uscirà per le istanze del 1° trimestre 2012. Nella risoluzione 96/E/2011 le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla compilazione del modello per le operazioni con Iva al 21%.



Il 31 ottobre scade il termine per presentare telematicamente il modello IVA TR da parte dei contribuenti che, avendone i requisiti, intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso o la compensazione del credito IVA relativo al 3° trimestre 2011 (luglio, agosto, settembre).
In risposta a diverse richieste di chiarimento, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 96/E del 28.09.2011 ha precisato che il modello IVA TR da trasmettere entro fine ottobre è quello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19.03.2009 e che tale modello sarà utilizzato anche per indicare le operazioni con Iva al 21%.
È cambiata l’aliquota ma il modello resta lo stesso. Visti i tempi stretti è stato impossibile approvare un nuovo modello in tempo per la scadenza di fine ottobre, ma ne uscirà uno aggiornato per la richiesta di rimborso/compensazione del 1° trimestre 2012.

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Le operazioni con Iva al 21% nel modello Iva TR in scadenza il 31.10.2011

Poiché dal 17.09.2011, per effetto del D.l. 138/2011, è entrata in vigore l’aliquota Iva al 21%, molti si sono posti il problema di come devono essere indicate, nel modello Iva TR, le operazioni attive/passive con l’aliquota al 21% e la relativa imposta dato che, attualmente, non trovano una collocazione esplicita.
A chiarire questo è stata l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa e la risoluzione n. 96/E del 28.09.2011, dove si precisa che le operazioni attive/passive con aliquota Iva al 21% andranno esposte nello stesso rigo in cui vengono indicate quelle con aliquota Iva al 20%. La differenza dell’1% andrà evidenziata tra le variazioni e gli arrotondamenti d’imposta.
Pertanto:


2 FILE ALLEGATI:
Mod. Iva TR Risoluzione_Ag.Entrate_96_E_28.09.2011

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