Speciale Pubblicato il 11/08/2011

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Partite Iva inattive: la sanatoria è un rompicapo

di Gesuato Elisabetta

L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare 41/E il 5.8.2011 per chiarire alcuni punti difficili della Manovra correttiva 2011. In materia di chiusura delle partite Iva, però, il risultato non è quello sperato. Secondo l’Agenzia, infatti, il contribuente dovrebbe presentare la comunicazione di cessazione attività entro il 4.10.2011, adempimento che, in occasione del comunicato stampa dell’11 luglio 2011, era stato espressamente ritenuto non necessario dalla stessa Agenzia.



La Manovra correttiva 2011 dà un taglio netto alle posizioni Iva che da 3 anni sono ferme o per le quali non è stata presentata la dichiarazione Iva.
È previsto, infatti, che sia l’Amministrazione Finanziaria a revocare d’ufficio le partite Iva che corrispondono a tali criteri.
L’alternativa per il contribuente è accedere alla sanatoria concessa dalla manovra, che prevede il pagamento di un forfait di 129 € entro il 4 ottobre 2011.

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La comunicazione di cessazione dell’attività

Il recente intervento dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 41/E del 5.8.2011) afferma che è necessario anche presentare, sempre entro il 4.10.2011, la dichiarazione di cessazione attività. Tale indicazione è in contrasto con il Comunicato stampa dell’11 luglio 2011, dove l’Agenzia aveva esplicitamente riferito che non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione dell’attività, in quanto la chiusura della partita Iva verrà effettuata dall’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.
Considerando il testo della legge, l’art. 23 comma 23 del d.l.98/2011, non prevede espressamente l’obbligo di presentazione della comunicazione di cessazione attività, ma è doveroso ricordare che la relazione illustrativa della manovra faceva intendere il contrario affermando che la norma “introduce un’agevolazione per incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, consentendo l’applicazione della sanzione ridotta a un quarto del minimo (129 euro), a condizione che venga presentata apposita comunicazione di cessazione dell’attività all’Agenzia delle Entrate, nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione”.
Alla luce di tutto questo non è chiaro, a questo punto, se il contribuente per sanare la mancata presentazione della comunicazione di cessazione attività, debba solo versare i 129 € con il Mod. F24 o debba anche provvedere alla presentazione della comunicazione.
Ricordiamo che la sanatoria precedente, conclusasi nell’aprile del 2004, prevedeva oltre al pagamento di un forfait di 100, anche l’obbligo di presentare il modello di cessazione dell’attività.

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