Speciale Pubblicato il 09/08/2011

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Ravvedimento sprint: come rimediare agli errori in 14 giorni pagando una sanzione super scontata

di Gesuato Elisabetta

Il Fisco rende la vita più facile agli smemorati.



Nella fitta trama di pagamenti e adempimenti fiscali, anche al più diligente dei contribuenti sarà capitato di dimenticarsi di una scadenza. Se si tratta davvero di una semplice  svista e il contribuente è intenzionato a rimediare, allora c’è la possibilità di “farsi perdonare”, pagando una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, a condizione che il pagamento sia eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Questa è una delle novità introdotte con la Manovra correttiva 2011 (d.l. 98/2011 convertito il L. 111/2011), per facilitare e incentivare il contribuente a porre rimedio spontaneamente ai propri errori.

Il ravvedimento è il “salvagente” del contribuente, perché permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse l’Agenzia delle Entrate ad irrogarla. Il nuovo ravvedimento viene chiamato “sprint”, e si aggiunge agli altri due tipi di ravvedimento, chiamati “breve” e “lungo”, introdotti con il d.lgs. 472/1997.

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La novità della manovra

L’art. 23 comma 31 della manovra correttiva 2011 ha modificato l’art. 13, comma 1, del d.lgs. 471/1997, che prevede l’irrogazione della sanzione del 30% per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti. La norma precedente prevedeva una riduzione della sanzione a 1/15 nel caso in cui i pagamenti fossero eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, ma solo per determinati versamenti; in particolare quelli riguardanti i crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale.
La manovra ha eliminato ogni riferimento alla tipologia dei versamenti, estenendone così la riduzione di 1/15 a tutti. La nuova sanzione pertanto è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, che corrisponde alla sanzione ordinaria del 30% ridotta ad 1/15 (30 × 1/15). È evidente, quindi, che il beneficio della riduzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino ad annullarsi al 15° giorno, quando raggiunge il 30% (30 ×15/15).

Il ravvedimento oggi

Se si combina la modifica della manovra in materia di sanzioni con il ravvedimento operoso, si ottiene un nuovo tipo di ravvedimento. Ciò significa che se il contribuente intende fruire del ravvedimento operoso e lo fa entro il 15° giorno successivo alla scadenza, usufruirà oltre della sanzione ridotta di 1/10 anche di quella di 1/15.
Ecco allora che la sanzione diventa dello 0,2% per ogni giorno di ritardo (2 × 1/10), arrivando così al 3% al 15° giorno (2 × 1/10 ×15).
Pertanto il contribuente che si dimentica di pagare le imposte ha oggi 3 possibilità:

Ricordiamo, infine, che con la circolare 41/E del 5 agosto 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in virtù del principio del favor rei la nuova disposizione si applica anche per le violazioni commesse prima dell’entrate in vigore della norma (6 luglio 2011), a meno che non siano già divenuti definitivi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Un esempio per capire come applicare il nuovo ravvedimento

Il contribuente ha dimenticato di versare l’Iva mensile di giugno, in scadenza il 18 luglio 2011 (il 16 luglio 2011 cade di sabato), di 5.000 € e si accorge della dimenticanza il 20 luglio. Se il nostro contribuente decide di pagare il 20 luglio dovrà versare:

Se si fosse applicato il ravvedimento breve la sanzione sarebbe stata di € 150.



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