Speciale Pubblicato il 27/06/2011

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Ias/Ifrs e base imponibile Ires/Irap - Decreto 08/06/2011 - Ministero dell’Economia e delle Finanze

di Studio Rotondaro - www.taxlawplanet.net

Pubblicato in G.U. il decreto MEF di coordinamento tra l’applicazione dei principi IAS/Ifrs e le regole di determinazione della base imponibile IRES/IRAP



Il 13 giugno 2011 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto MEF dell’8 giugno 2011 riguardante le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, previste dall’articolo 4, comma 7-quater, del D.lgs. 38/2005.
Un primo passo in tal senso era stato fatto dalla Legge 244/2007 (finanziaria per il 2008) che aveva attribuito al bilancio IAS rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile Ires introducendo il concetto di derivazione dal conto economico (conto economico IAS e non più civilistico).
L’obiettivo del decreto dovrebbe essere quello di apportare un po’ di chiarezza circa la corretta determinazione delle imposte Ires ed Irap per coloro i quali redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Da ciò potrebbe derivare anche un ricalcolo delle imposte in Unico a fronte di un bilancio d’esercizio già chiuso, considerando la retroattività del decreto che si applica a partire dai bilanci chiusi al 31/12/2010.
Ripercorriamo qui di seguito i principali articoli del decreto.

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Prospetto delle altre componenti di conto economico – OCI e Classificazione degli immobili (Art. 2 e 3 decreto 08/06/2011)

I componenti reddituali fiscalmente rilevanti imputati al prospetto di conto economico complessivo concorrono alla formazione del reddito imponibile salvo i casi tali componenti assumono rilievo fiscale solo per effetto dell’imputazione a conto economico.
I componenti fiscalmente rilevanti ai fini Irap concorrono alla base imponibile Irap al momento dell’imputazione a conto economico. Se tale imputazione non è mai prevista si applicano le disposizioni del decreto Irap.

Il decreto sancisce la rilevanza fiscale alle classificazioni riportate nell’art. 43 (immobili non produttivi di reddito fondiario) del Tuir. Di conseguenza gli immobili classificati ai sensi dello IAS 16 (Immobili, Impianti e macchinari), dello IAS 40 (Investimenti immobiliari) o dell’IFRS 5 (Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate) si considerano strumentali solo se presentano i requisiti definiti dall’art. 43 del Tuir. I maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dei principi contabili internazionali sopracitati non hanno alcuna rilevanza fiscale. Di conseguenza in questo caso si ha una predominanza della disciplina fiscale del Tuir rispetto al principio di derivazione.

Riclassificazione delle attività finanziarie e Strumenti Finanziari (Art. 4 e 5 decreto 08/06/2011)

Nel caso in cui uno strumento finanziario venga riclassificato in una delle categorie previste dallo IAS 39 (Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione), assumerà valore fiscale il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria e il differenziale tra il nuovo valore e quello fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione rileverà secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione. Quanto anzidetto vale anche nel caso di operazioni straordinarie.

Secondo tale disposizione tutti gli strumenti finanziari che presentano i requisiti definiti dall’art. 44 co. 2 lett. a) del Tuir sono considerati similari alle azioni. Contestualmente sono considerati similari alle obbligazioni tutti gli strumenti finanziari che presentano i requisiti definiti dallo stesso art. 44 co. 2 lett. c). Per le remunerazioni dovute su tali strumenti finanziari si applicano le disposizioni dell’art. 109 co. 9 del Tuir.

Operazione con pagamento basato su azioni per servizi forniti da dipendenti e Operazioni di copertura (Art. 6 e 7 decreto 08/06/2011)

Vengono riconosciuti i componenti negativi imputati a conto economico a titolo di spese per servizi in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 (pagamenti basati su azioni), principio contabile internazionale per effetto del quale viene addebitato a conto economico il costo delle opzioni assegnate ai dipendenti. Nel caso in cui l’operazione di pagamento basato su azioni riguardi dipendenti di altre società del gruppo, i maggiori valori delle partecipazioni iscritti ai sensi dell’IFRS 2 hanno piena valenza, sia ai fini Ires che ai fini Irap. L’applicazione di tale articolo dà forza al principio di derivazione e potrebbe comportare un maggior vantaggio per l’impresa poiché deduce maggiori costi e paga meno imposte.

Il decreto coordina quanto definito dallo IAS 39 (Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione) con quanto disposto dall’art. 112 del Tuir (Operazioni fuori bilancio). Di conseguenza, gli utili o le perdite, generati dallo strumento finanziario con finalità di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell’imputazione a conto economico se, e nella misura in cui, risulti da atto di data certa, anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura.

Beni gratuitamente devolvibili e Accantonamenti (Art. 8 e 9 decreto 08/06/2011)

Le attività immateriali iscritte in bilancio secondo quanto disposto dall’IFRIC 12 (Accordi per servizi in concessione) sono da considerarsi quali beni gratuitamente devolvibili ai sensi dell’art- 104 de 107 co. 2 del Tuir. Inoltre, gli oneri sostenuti dal concessionario ai fini del mantenimento della funzionalità dell’infrastruttura o per ripristinare le condizioni prima della riconsegna, si considerano accantonamenti ai fondi di ripristino o di sostituzione secondo la disciplina dettata ancora dal c. 2 art. 107 del Tuir.

Sono considerati accantonamenti quei componenti reddituali iscritti in contropartita di passività, di scadenza o ammontare incerti, cosi come definiti dallo IAS 37 (Accantonamenti, passività e attività potenziali) nonché gli oneri derivanti dall’attualizzazione di tali passività. Tali accantonamenti sono deducibili solo se rientranti tra quelli individuati dall’art. 107 co. 1,2,3 (Altri accantonamenti). La disciplina fiscale del Tuir prevale sul principio di derivazione.

Ammortamento beni immateriali a vita utile indefinita (Art. 10 decreto 08/06/2011)

E’ ammessa la deduzione del costo dei beni immateriali a vita utile indefinita secondo quanto disposto per marchi e avviamento sia ai fini Ires che ai fini Irap, indipendentemente dall’imputazione a conto economico. Ne consegue un maggior vantaggio fiscale per l’impresa che può dedurre più costi pagando meno imposte.

a cura di TaxLawPlanet S.r.l.  www.taxlawplanet.net



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