Speciale Pubblicato il 08/06/2011

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Società di comodo - la disciplina fiscale

di Studio Rotondaro - www.taxlawplanet.net

La disciplina fiscale delle società di comodo è stata recentemente modificata ad opera prima del decreto legge 223/2006 e poi dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008.



La disciplina delle società non operative (cosiddette società di comodo) è contenuta nella Legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Modifiche sono pervenuti dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 25 del 4 maggio 2007 e n. 9 del 14 febbraio 2008. Per i soggetti interessati dalla disciplina in esame è fondamentale conoscere la procedura per la verifica dell’operatività dell’impresa.

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I soggetti interessati

Ai sensi del primo comma dell’articolo 30 della legge 729/1994 sono assoggettati alla disciplina delle società di comodo i seguenti soggetti:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
La stessa disposizione prevede che determinati casi di esclusione dall’applicazione della disciplina che a seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 sono i seguenti:
- soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
- soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
- società in amministrazione controllata o straordinaria;
- società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente;
- società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- società con un numero di soci non inferiore a 50;
- società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
Si precisa con provvedimento del 14 febbraio 2008 l’Agenzia delle entrate ha individuato altri casi di esclusione dalla disciplina in esame.

La verifica dell’operatività ai fini della dichiarazione

Per la verifica dell’operatività dell’impresa occorre confrontare i ricavi effettivi della stessa con i ricavi presunti.
Per la determinazione dei ricavi effettivi occorre prendere in considerazione la media dei valori risultanti dal conto economico dell’esercizio e dei due precedenti delle seguenti voci:
- ricavi;
- incrementi delle rimanenze;
- proventi non straordinari.
I ricavi presunti sono invece determinati applicando determinate percentuali alle seguenti voci dello stato patrimoniale:
- titoli (2%)
- partecipazioni (2%)
- immobili anche in leasing (5% se classificati nella categoria A/10, 4% se a destinazione abitativa o rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti, 6% per altri immobili e navi, tutti 1% se in Comuni con meno di 1.000 abitanti);
- altre immobilizzazioni (15%).
Anche nella determinazione dei ricavi presunti occorre prendere in considerazione i valori dell’esercizio corrente e dei due precedenti ed effettuare la media aritmetica.
Una volta determinati i ricavi effettivi e quelli presunti si pongono a confronto i due valori e possono emergere le seguenti situazioni:
- i ricavi effettivi sono superiori a quelli presunti (società operativa compila la dichiarazione secondo le regole ordinarie);
- i ricavi effettivi sono inferiori a quelli presunti (società non operativa compilala dichiarazione sulla base del reddito minimo presunto.

Società non operativa e reddito da dichiarare

Se dal confronto dei ricavi effettivi con i ricavi presunti emerge che i primi sono inferiori ai secondi, la società è tenuta a determinare le imposte dovute sulla base del cosiddetto reddito minimo presunto.
Per determinare il reddito minimo presunto si applicano alle suddette voci patrimoniali la percentuali previste dal terzo comma, dell’articolo 30, della legge 724/1994.
Al fine di verificare l’operatività dell’impresa e determinare il reddito minimo presunto i soggetti interessati dalla disciplina devono utilizzare il prospetto “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito minimo dei soggetti non operativi” che si trova nel quadro RF del modello Unico SC e nel quadro RS del modello Unico SP.

Se il soggetto interessato ha presentato apposita istanza di interpello disapplicativo (unico modo per essere esonerati dalla disciplina in esame a seguito del venir meno della possibilità della “prova contraria”) e l’istanza è stata accolta occorre barrare le apposite caselle indicando se la disapplicazione si riferisce alle imposte sul reddito, all’Iva e/o all’Irap.
Si precisa infine che le società non operative che in un esercizio conseguono un reddito superiore a quello minimo presunto possono portare in diminuzione le perdite degli esercizi precedenti fino a concorrenza della differenza tra reddito minimo presunto e reddito effettivo.

Per ulteriori approfondimenti scarica le circolari ai seguenti link:


UNICO SC 2011: prospetto società di comodo (Parte I)
UNICO SC 2011: prospetto società di comodo (Parte II)


TAG: Società di comodo 2024