Speciale Pubblicato il 05/04/2015

Tempo di lettura: 3 minuti

Agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli dai coltivatori

di Rag. Lumia Luigia

Le agevolazioni ai fini dell'imposta di registro, ipotecarie e catastale per la piccola proprietà contadina per gli acquisti di terreni agricoli



L’acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sconta l’ imposta catastale dell'1% e l’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa.

L’agevolazione per l’acquisto di terreni prevista dalla L. 26/2/2010 all'origine per gli  atti stipulati dal 28 febbraio 2010 sino al 31 dicembre 2010, è diventata permanente in virtu proprio dell'abrogazione della data di scadenza ((art. 1, comma 41, della legge 13 dicembre 2010, n. 220).

Le nuove regole rispetto alla precedente Legge 6 agosto 1954 n. 604, più volte prorogata nel corso degli anni fino al 31 dicembre 2009,  sono contenute nell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, (convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25) che dispone , “al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina”, l’applicazione in misura agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

 Ma quali sono i requisiti , soggettivi e oggettivi , che l'imprenditore agricolo e il bene trasferito debbono possedere per fruire dell’agevolazione e in che caso si decadrà dai benefici ?

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Requisito soggettivo e oggettivo dell'imprenditore agricolo:

Requisiti del soggetto coinvolto ( soggettivo):

1) Iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale tenuta presso l’INPS del beneficiario dell’agevolazione (coltivatore diretto ed imprenditore agricolo professionale)


Requisito del bene venduto (oggettivo):

2) Atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti.


Decadenza dall’agevolazione:

3) Se si procede alla vendita dei terreni entro i cinque anni dall’acquisto ;
4) Se si cessa la conduzione e/o della coltivazione diretta del terreno entro i cinque anni dall’acquisto.

NOTA BENE :

Non si decade dai benefici se la vendita del terreno nel corso del quinquennio dall’acquisto, ferma restando la destinazione agricola, viene effettuata nei confronti del coniuge , dei parenti entro il 3° grado e degli affini entro il 2° grado a condizione che gli stessi esercitino l’attività di imprenditore agricolo. Altro caso in cui non si decade dal beneficio è quello di alienazione conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

La portata innovativa della norma a favore dell'imprenditore agricolo

L’agevolazione con la sua portata innovativa rispetto alla precedente disposizione contenuta nella legge 6 agosto 1954, n. 604, più volte prorogata fino al 31 dicembre 2009, è contenuta nell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

La riportata disposizione, è innovativa rispetto alla precedente del 1954 in quanto stabilisce in maniera dettagliata e puntuale i presupposti dei soggetti e dei beni necessari per l’accesso al regime agevolato della piccola proprietà contadina.

La norma precedente invece (art. 2 L. 604 del 1954) individuava i soggetti meritevoli dell’agevolazione in materia di piccola proprietà contadina in modo assai generico valutando l’attività manuale di lavorazione della terra resa dal beneficiario, prescindendo dalla iscrizione nella relativa gestione previdenziale . Sotto il profilo oggettivo poi , consentiva la fruizione delle agevolazioni per una serie di atti posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (articolo 1 della legge n. 604 del 1954) senza badare né alla onerosità dell’atto né alla circostanza che il terreno oggetto del trasferimento fosse qualificato agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti.

“Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento”.

La posizione ufficiale del fisco ( Risoluzione 17 maggio 2010 )

Secondo l’ Agenzia delle Entrate che si è espressa con la Risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010 la nuova norma agevolativa non costituisce una semplice proroga del regime già previsto dalla Legge n. 604 del 1954, ma rappresenta un punto di svolta , una autonoma disciplina che, come detto, trova per ora applicazione  per gli atti stipulati a partire dal 28 febbraio.


TAG: Agricoltura e pesca 2023