Speciale Pubblicato il 10/02/2010

Tempo di lettura: 6 minuti

Il nuovo Modello IVA base

di Rag. Lumia Luigia

Il modello IVA 2010 base si compone di sole tre pagine e può essere utilizzato facoltativamente, in luogo di quello ordinario, dai contribuenti titolari di partita IVA che non abbiano particolari situazioni.



Quest’anno, oltre al modello IVA 2010 ordinario, è stato reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate anche il modello “IVA Base” 2010. Tale modello si compone di sole tre pagine e può essere utilizzato facoltativamente, in luogo di quello ordinario, dai contribuenti titolari di partita IVA che non abbiano particolari situazioni dichiarative e che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata.
Si tratta di una versione semplificata della dichiarazione annuale IVA, predisposta per facilitare l’adempimento del contribuente che compilerà un modello con riportati solo i quadri di suo interesse.

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Il Modello Iva Base

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del Direttore del 15.01.2010, ha approvato un nuovo modello di dichiarazione annuale IVA, denominato “Modello IVA Base”.


Si tratta di una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA ordinario ed è stato predisposto allo scopo di mettere a disposizione del contribuente un prospetto di poche pagine (solo 3) che contenga solamente i quadri di suo interesse. L’impiego di tale modello è facoltativo, nel senso che il contribuente IVA “base” potrà scegliere se utilizzare il modello IVA/2010 ordinario oppure quello c.d. “Base”.


Il modello IVA Base deve, comunque, essere utilizzato all’interno della dichiarazione dei redditi Unico 2010 e può, quindi, essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti tenuti ad inviare la dichiarazione IVA in forma unificata.

Chi puo' e chi non puo' utilizzarlo

Chi puo' utilizzarlo

Il modello IVA Base 2010 può essere compilato dai contribuenti titolari di partita Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso del 2009:


• hanno computato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione applicando le regole Iva generali ordinarie, senza applicare regimi speciali Iva (quali quello per l’agricoltura o le agenzie di viaggi);


• hanno effettuato solo in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole ex art. 34-bis del D.P.R. n. 633/1972;


• non hanno effettuato operazioni con l’estero (ad esempio, cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni);


• non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’Iva avvalendosi del c.d. “plafond” ex art. 2, comma 2, della Legge n. 28/1997;


• non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.


Chi non puo' utilizzarlo

 Il modello IVA Base non può, invece, essere utilizzato da:


• i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, o si sono identificati direttamente ai fini IVA in Italia o si sono avvalsi di un rappresentante fiscale;


• le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;


• i soggetti che devono usare il modello “F24 Auto Ue”;


• i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori che devono presentare la dichiarazione IVA per conto dei contribuenti Iva sottoposti a procedure concorsuali;


• le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.

Come si compone il Modello Base e le differenze con quello Ordinario

Come è composto il modello Iva Base:

Il modello Iva Base 2010 è costituito da un modulo composto solo da sette quadri:


• VA – Informazioni sull’attività;


• VE – Determinazione del volume d’affari;


• VJ – Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni;


• VF – Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione;


• VH – Liquidazioni periodiche;


• VL – Liquidazione dell’imposta annuale;


• VT – Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti Iva.

Le differenze rispetto al Modello Iva Ordinario

Rispetto al modello IVA ordinario, sono assenti:


• il frontespizio e la pagina solitamente dedicata alle informazioni sulla privacy, in quanto il modello IVA Base/2010 può essere usato solo in forma unificata e, quindi, insieme al modello UNICO 2010, che riporta già tali tipi di informazioni;

• la pagina dedicata alle informazioni sulla privacy;


• alcuni righi dei quadri che non interessano il contribuente IVA “base”;


• il quadro VX, relativo alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta; tali dati devono, infatti, essere indicati nel quadro RX di Unico 2010;


• il quadro VO, relativo alla comunicazione delle opzioni o delle revoche in materia di IVA e di imposte sui redditi.

Nel caso in cui si debba comunicare una opzione od una revoca, occorrerà utilizzare il quadro VO del modello IVA 2010 ordinario, il quale andrà anch’esso allegato al modello UNICO 2010: a tale fine, si ricorda che nel modello UNICO 2010 è presente un’apposita casella “VO” da barrare per indicare che è stato allegato anche il quadro VO.


Sebbene siano stati tagliati alcuni righi, la numerazione dei restanti righi non è stata modificata tenendo conto di quelli mancanti.


Novità comuni con il modello Iva Ordinario

Oltre alle semplificazioni del modello IVA Base 2010, la stagione dichiarativa per l’IVA 2010 prevede anche alcuni righi del tutto nuovi.


In particolare, per i contribuenti che nel 2010 adottano il regime fiscale agevolato dei “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi 96-117, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), il modello Iva Base 2010 ed il modello IVA 2010 ordinario prevedono uno specifico rigo, VA14.

Qui il contribuente dovrà barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione Iva che precede l’applicazione del regime dei minimi.

 Nel campo 2 deve essere indicato l’importo della rettifica Iva già detratta, operata in base all’art. 19-bis 2 del Decreto Iva (DPR 633/1972).


Un’altra novità in comune è costituita dal rigo VE36, dedicato all’indicazione delle operazioni eseguite in base al regime della c.d. “IVA per cassa” ex art. 7 del D.L. n. 185/2008 .

In particolare, in colonna 1 occorre riportare l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate con IVA per cassa, comprese quelle effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati all’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972; in colonna 2, invece, andranno indicate solo quelle effettuate ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 185/2008.

Termini di presentazione e le particolari modalità di contabilità separata

Modalità e termini di presentazione del modello


La presentazione del modello IVA Base 2010 segue le medesime regole previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2010 in forma unificata. Il modello dovrà, pertanto, essere inviato esclusivamente in via telematica entro il 30.09.2010.
Si ricorda che il modello IVA Base 2010 dovrà essere spedito in forma unificata all’interno del modello UNICO 2010.

 

Cosa fare se la contabilità Iva è  tenuta separatamente

 

Nel caso in cui un contribuente abbia esercitato nel periodo d’imposta 2009 più attività e per esse sia stata tenuta, per obbligo di legge o per opzione, contabilità IVA separata ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, l’uso del modello IVA Base è comunque ammesso. In questo caso, egli dovrà presentare tanti moduli IVA Base 2010 quante sono state le attività esercitate e, quindi, le contabilità tenute.


Le istruzioni ministeriali precisano, inoltre, che:


• nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata e tra di esse vi sia un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA (es. esercizio di attività di intrattenimento), per quest’ultima attività non sussiste l’obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo;

 
• nel caso di esercizio sia di attività imponibili che di attività esenti,  gestite con contabilità separate, occorre inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata.

Si ricorda che il modello IVA Base 2010 dovrà essere spedito in forma unificata all’interno del modello UNICO 2010.
La presentazione del modello IVA Base 2010 segue le medesime regole previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2010 in forma unificata. Il modello dovrà, pertanto, essere inviato esclusivamente in via telematica entro il 30.09.2010.


TAG: Dichiarazione Iva 2024