Speciale Pubblicato il 10/04/2009

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Le novità del Modello Unico sp 2009

di Rag. Lumia Luigia



L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 31 Gennaio 2009, ha approvato il modello UNICO SP 2009, con le relative istruzioni; tale modello è destinato alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. Tali soggetti devono presentare il modello Unico SP 2009 ai fini delle imposte sui redditi, nonché dell’imposta sul valore aggiunto.
Nella compilazione del modello Unico SP 2009, occorre tenere in debita considerazione le novità riguardanti i seguenti quadri:

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LE PRINCIPALI NOVITA' DI UNICO SOCIETA' DI PERSONE

Tali novità sono state introdotte dalle seguenti disposizioni legislative:

Si ricorda che la dichiarazione Irap va presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Si riassumono di seguito le principali novità apportate al modello Unico SP 2009:

QUADRO EC – DEDUZIONI EXTRACONTABILI

Tale quadro consente, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, di iscrivere, qualora esistano, i riassorbimenti delle eccedenze complessivamente indicate nel quadro EC di Unico 2008 SP.
Il riassorbimento dell’eccedenza pregressa consegue all’affrancamento della stessa mediante applicazione dell’imposta sostitutiva.
Il quadro EC è costituito da quattro sezioni:

QUADRO RF

Le imprese che, nella predisposizione del bilancio di esercizio, applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), devo barrare la casella 1, denominata “IAS”, del rigo RF2.

Variazioni in aumento – La determinazione del reddito d’impresa deriva dall’utile (o dalla perdita) indicata in conto economico, indicato al rigo RF4 (o RF5 se si tratta di una perdita).

All’utile vengono aggiunte o sottratte le variazioni in aumento o in diminuzione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 o in base ad altre leggi.
Il rigo RF6 accoglie gli ammortamenti, le maggiori plusvalenze o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono alla determinazione del reddito (articolo 109, quarto comma, lettera b), quarto periodo del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, nella versione prima della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 33, lettera q), della Legge numero 244 del 2007.
L’importo totale di tali componenti va indicato nella colonna 4 e a colonne 1, 2 e 3, va annotata la quota di tale ammontare che si riferisce:

QUADRO RG

Le società di persone che svolgono attività commerciale in regime di contabilità semplificata (articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1073) devono compilare il quadro RG. Tali società calcolano il reddito secondo quanto stabilito dall’articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, a patto che non abbiano esercitato l’opzione per l’applicazione del regime di contabilità ordinaria e, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi per un importo non superiore ad Euro 309.874,14 nel caso in cui oggetto dell’attività d’impresa sia costituito da prestazioni di servizi, ovvero Euro 516.456,90 nell’ipotesi di imprese aventi ad oggetto altre attività.
Nel rigo RG17 va indicato l’importo deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali, materiali ed immateriali, nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 102 e 103 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986; occorre ricordare che, solamente per quanto riguarda il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2007, non vale la riduzione a metà del coefficiente tabellare di ammortamento, ad eccezione dei mezzi di trasporto (articolo 164, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986).

QUADRO RE

Le associazioni tra artisti e professioni e le relative società semplici compilano il quadro RE, al fine di dichiarare i redditi di lavoro autonomo derivanti dallo svolgimento di un’attività artistica o professionale.
Il Rigo RE7 accoglie il 40 per cento delle quote di ammortamento di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura di un solo veicolo per ogni socio o associato, nei limiti di Euro 18.078,99 per le vetture e per gli autocaravan, Euro 4.131,66 per i motocicli ed Euro 2.065,83 per i ciclomotori, oltre al 90 per cento delle quote di ammortamento dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per oltre la metà del periodo d’imposta.


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