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MONITORAZIENDA Budget è un sistema di allerta preventiva interna, realizzato in Excel e semplice da utilizzare.
Il D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/02/2019) recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in attuazione della Legge 19/10/2017 n. 155, attribuisce all’imprenditore l’obbligo di dotarsi di strumenti atti alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e alla conseguente assunzione di idonee iniziative.
In particolare il detto codice all’art. 2 definisce il termine “crisi” come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza dell’impresa la quale si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
Inoltre l’art. 3 stabilisce i doveri del debitore individuale e quello collettivo:
Risulta quindi indispensabile per l’imprenditore, la dotazione di strumenti informatici amministrativi per l’elaborazione di budget trimestrali o semestrali al fine di controllare anticipatamente l’andamento economico-finanziario ed eventuali squilibri gestionali, allo scopo di intervenire tempestivamente, così come richiesto dalla legge.
MONITORAZIENDA Budget è un sistema di allerta preventiva interna, realizzato in Excel e semplice da utilizzare, come richiesto chiaramente dalla legge, per una indispensabile pianificazione finanziaria e reddituale, mediante l’elaborazione di budget periodici.
Aggiornamenti versione 3.0:
Il prodotto necessita di Microsoft Excel ed ha una dimensione di 630 KB (non funziona con Mac / OpenOffice).
ATTENZIONE: Per l'utilizzo del foglio excel, al primo avvio è richiesto un codice di sblocco che verrà inviato via email (si consiglia di controllare eventualmente anche lo spam).
Gli indicatori di allerta utilizzati sono quelli comunemente accettati dalla dottrina aziendalistica, in attesa che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come previsto dalla normativa, individui gli indicatori e le rispettive soglie di allerta, ai quali il presente software si adeguerà tempestivamente.
Il prodotto necessita di Microsoft Excel ed ha una dimensione di 361 KB.
Per navigare tra le diverse videate vi sono appositi link sui quali basta cliccare.
L’inserimento dei dati deve essere effettuato esclusivamente nei fogli:
in quanto tutte le altre videate sono di sola lettura e pertanto non è possibile modificarne i dati. Nei fogli di input su elencati, i dati devono essere inseriti esclusivamente nelle celle di colore bianco, perché tutte le altre sono protette al fine di evitare modifiche o cancellazioni di formule che potrebbero falsare le elaborazioni dei report.
In calce al FORECAST DASHBOARD è inserito un foglio di Word per annotazioni e note di commento. Per entrare nel foglio di Word e poter scrivere, è necessario fare doppio click al suo interno.
Le celle con un triangolo rosso nell’angolo superiore destro, contengono un commento esplicativo che è possibile leggere passando il cursore del mouse.
I dati anagrafici e gli importi che appaiono nelle schermate di esempio di questa guida, sono relativi ad una azienda immaginaria, come pure gli importi che sono di puro esempio.
Si consiglia di conservare un file vuoto del tool senza dati e rinominare i file utilizzati, allo scopo di evitare di cancellare tutti i dati inseriti ogni volta che si voglia fare una nuova elaborazione.
MONITORAZIENDA 1 è un sistema di rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, in applicazione della legge 155/2017 che ha introdotto il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per avere sotto controllo durante l’anno la situazione generale dell’azienda e assicurarsi che non vengano superate le soglie di allerta crisi.
Il contenuto del tool, suddiviso in 3 moduli utilizzabili singolarmente, è aggiornato con il D.Lgs. 83/2022 di modifica al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) con entrata in vigore il 15.07.2022 ed infine con il Decreto legge del 21.06.2022 n. 73 con il quale sono stati modificati i parametri di allarme del debito I.V.A.
L'applicativo consente con la possibilità di caricare il bilancio da file XBRL
La nuova versione 12.0 contiene i seguenti aggiornamenti:
Le imprese con bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis c.c. e quelle in contabilità semplificata o forfettaria, possono utilizzare il tool: MONITORAZIENDA 2 - MICROIMPRESA
Il D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/02/2019) recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in attuazione della Legge 19/10/2017 n. 155, attribuisce all’imprenditore l’obbligo di dotarsi di strumenti atti alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e alla conseguente assunzione di idonee iniziative.
L’attuale normativa in tema di crisi d’impresa attribuisce all’imprenditore l’obbligo di dotarsi di strumenti atti alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e alla conseguente assunzione di idonee iniziative.
Pertanto è sempre più importante monitorare costantemente lo stato di salute dell’azienda, anche per periodi inferiori all’anno, al fine di intraprendere precocemente eventuali misure di contrasto ad una imminente crisi.
Il prodotto necessita di Microsoft Excel ed ha una dimensione di 630 KB (non funziona con Mac / OpenOffice).
ATTENZIONE: Per l'utilizzo del foglio excel, al primo avvio è richiesto un codice di sblocco che verrà inviato via email (si consiglia di controllare eventualmente anche lo spam).
Per navigare tra le diverse videate vi sono appositi link sui quali basta cliccare.
I dati devono essere inseriti esclusivamente nelle celle di colore bianco (nei fogli con fondo colorato) perché tutte le altre sono protette al fine di evitare modifiche o cancellazioni di formule che potrebbero falsare le elaborazioni dei report.
I dati anagrafici e gli importi che appaiono nelle schermate di esempio di questa guida, sono relativi ad una azienda immaginaria, come pure gli importi che sono di puro esempio.
Si consiglia di conservare un file vuoto del tool senza dati e rinominare i file utilizzati, allo scopo di evitare di cancellare tutti i dati inseriti ogni volta che si voglia fare una nuova elaborazione.
Il contenuto del tool è aggiornato con le seguenti fonti normative:
MONITORAZIENDA 2 Microimprese, è un sistema di Monitoraggio e prevenzione della crisi d’impresa, in applicazione della legge 155/2017 che ha introdotto il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Aggiornato con il D.Lgs. 83/2022 in vigore dal 15/07/2022 e con il D.L. n. 73 del 21/06/2022
Il presente tool in excel è specifico per:
L’attuale normativa in tema di crisi d’impresa attribuisce all’imprenditore (sia individuale che collettivo e di qualsiasi tipologia e dimensione) l’obbligo di dotarsi di strumenti atti alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e alla conseguente assunzione di idonee iniziative.
Pertanto, è sempre più importante monitorare costantemente lo stato di salute dell’azienda, anche per periodi inferiori all’anno, al fine di intraprendere precocemente eventuali misure di contrasto ad una imminente crisi.
Questo tool contiene tutti gli strumenti contabili richiesti dalla normativa sulla crisi d’impresa di cui al D.Lgs. 14/2019 ed è aggiornato al D.Lgs. 83/2022 con entrata in vigore il 15/07/2022 ed con il Decreto legge del 21.06.2022 n. 73 con il quale sono stati modificati i parametri di allarme del debito I.V.A.
Inoltre, è specifico per le microimprese, ovvero:
Questo prodotto NON può essere utilizzato per imprese con BILANCIO IN FORMA ORDINARIA (artt. 2424 e 2425 c.c.) in quanto per esse vi è il tool specifico: MONITORAZIENDA 1 - Monitoraggio indicatori allerta crisi
Il file richiede Microsoft Excel 2007 (o successivi) o equivalente
ATTENZIONE: Per l'utilizzo del foglio excel, al primo avvio è richiesto un codice di sblocco che verrà inviato via email (si consiglia di controllare eventualmente anche lo spam).
Il prodotto necessita di Microsoft Excel ed ha una dimensione di 848 KB.
Per navigare tra le diverse videate vi sono appositi link sui quali basta cliccare.
I dati devono essere inseriti esclusivamente nelle celle di colore bianco (nei fogli con fondo colorato) perché tutte le altre sono protette al fine di evitare modifiche o cancellazioni di formule che potrebbero falsare le elaborazioni dei report.
I dati anagrafici e gli importi che appaiono nelle schermate di esempio di questa guida sono relativi ad una azienda immaginaria, come pure gli importi che sono di puro esempio.
Si consiglia di conservare un file vuoto del tool senza dati e rinominare i file utilizzati, allo scopo di evitare di cancellare tutti i dati inseriti ogni volta che si voglia fare una nuova elaborazione.
Utile foglio Excel per l’individuazione della dimensione aziendale (micro, piccola, media e grande impresa) sulla base:
Il modello di calcolo è quello introdotto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, che ha recepito la raccomandazione 2003/361/CE, al fine di regolamentare l’accesso alle agevolazioni pubbliche destinate alle PMI.
Per il calcolo delle U.L.A. è disponibile un metodo sintetico, che richiede il numero di mesi di contatto e la percentuale sull’orario settimanale per ogni categoria di impiegati, oppure un metodo analitico, che prevede l’inserimento della data iniziale e di quella finale del contratto, nonché il numero di ore lavorate rispetto al massimo settimanale.
REQUISITI
Il foglio di calcolo è progettato per funzionare con Microsoft® Excel® dalla versione 2007 in poi.
Per il corretto funzionamento del foglio di calcolo è necessario che le Macro siano abilitate.
File excel per il calcolo del compenso dell’esperto in crisi di impresa ai sensi dell’art. 16 del DL 118/2021.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 202 del 24 agosto 2021, il Decreto legge 118/2021 contenente misure urgenti e novità sulla crisi d'impresa. Tra le altre cose è prevista la figura dell'esperto nella crisi di impresa.
Il decreto stabilisce altresì le regole per determinare il compenso dell’esperto in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo alcuni scaglioni e prevedendo specifiche riduzioni e/o maggiorazioni.
Il file consente la determinazione del compenso spettante.
Il file richiede Microsoft excel 2010 o superiore.
Aggiornato all’art. 4-ter del Decreto-Legge n° 137 del 2020 che semplifica l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.
La Legge n° 3 del 2012, riformata dapprima dall’art. 18 del Decreto-Legge 179/2012 e poi dall’art. 4-ter del Decreto-Legge 137/2020, disciplina, ai suoi articoli da 6 a 16, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, cioè di perdurante o definitivo squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ovvero la definitiva incapacità di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni (vale a dire l’insolvenza, la cui definizione originaria è contenuta nell’art. 5 della Legge Fallimentare, il Regio Decreto n° 267 del 1942, ossia l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), da parte delle imprese che non sono soggette al fallimento ed alle altre procedure concorsuali, da parte del consumatore, vale a dire, ai sensi della lettera a) dell’art. 3 del Decreto Legislativo n° 206 del 2005 (il “Codice del consumo”), “la persona fisica che agisce (acquistando per sé o per altri beni o servizi) per scopi estranei all’attività […] professionale (cioè lavorativa) eventualmente svolta”, e da parte degli enti privati senza scopo di lucro (art. 6° e 7°, 2° comma, lettera a della Legge n° 3 del 2012: queste norme parlano genericamente di “debitore” non soggetto al fallimento, compreso il consumatore, per cui deve intendersi incluso anche l’ente privato non profit).
Queste procedure sono tre:
Segnaliamo che è la prima volta che nell’ordinamento giuridico italiano vengono introdotte delle procedure che possiamo senz’altro definire paraconcorsuali (perché trovano il loro modello in quelle della Legge Fallimentare) applicabili anche al consumatore, come avviene invece da gran tempo nel diritto statunitense. Esse non generano gli effetti che la sentenza dichiarativa del fallimento produce per la persona del fallito anche quando il soggetto a cui si applicano non è un consumatore.
È anche la prima volta che nel nostro ordinamento viene introdotta una procedura diversa dalla liquidazione dell’ente finalizzata a risolvere la crisi da sovraindebitamento, quindi di insolvenza, degli enti privati senza scopo lucro (associazioni, fondazioni, comitati disciplinati dagli articoli da 14 a 42 del Codice Civile), precisamente l’accordo di composizione di queste crisi che esaminiamo nei Paragrafi 2), 3) e 5) di questo studio. Questa procedura permette all’ente sovra indebitato di risolvere la crisi senza doversi sciogliere o estinguere e di continuare la propria attività (lo stesso vale per le imprese che possono utilizzare queste procedure).
La riforma di queste procedure contenuta nell’art. 4-ter del Decreto-Legge 137/2020 tende ad una semplificazione delle stesse ed introduce, nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, una sub - procedura di esdebitazione del debitore persona fisica incapiente, vale a dire di quello che non dispone di un patrimonio, che viene incontro a quei debitori meritevoli che non si sono imprudentemente sovra indebitati e non hanno commesso atti in frode ai creditori.
Facciamo notare che il 2° comma dell’art. 4-ter del Decreto-Legge 137/2020 stabilisce che le disposizioni di riforma delle procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento previste dalla Legge 3/2012 da esso introdotte si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della sua legge di conversione, la Legge 176/2020 vale a dire al 24 Dicembre 2020.
L’’e-book, nei Paragrafi da 8) a 11), tratta anche la disciplina degli organismi di composizione delle crisi di sovraindebitamento che assistono il debitore in queste procedure, contenuta nell’art. 15 della Legge 3/2012, attuato dal Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014. In particolare esso tratta la disciplina del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in cui questi enti si devono iscrivere, dei requisiti e della procedura per l’iscrizione, dei requisiti dei professionisti che operano per gli organismi col compito di svolgere la procedura di gestione della crisi, del rapporto fra l’organismo ed il debitore – cliente ed, infine, dei criteri e dei parametri per il calcolo dei compensi e dei rimborsi spese che spettano agli organismi per avere svolto una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Inoltre, segnaliamo che, a partire dal 1° Settembre 2021 la Legge 3/2012 sarà abrogata e sostituita dagli artt. da 65 a 83 e da 268 a 283 del Decreto Legislativo n° 14 del 2019, il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” che sostituirà la Legge Fallimentare, il Regio Decreto n° 267 del 1942. Le nuove procedure previste da questo codice sono quelle della ristrutturazione dei debiti, del concordato minore, della liquidazione controllata e della esdebitazione che ci riserviamo di trattare in un successivo e-book.
La nuova disciplina si applicherà alle procedure iniziate a partire dal 1° Settembre 2021, mentre a quelle promosse in data precedente continuerà ad applicarsi quella prevista dalla Legge 3/2012. Riteniamo però probabile, a causa della crisi derivante dalla pandemia di Covid 19 e della riforma delle procedure della Legge 3/2012 contenuta nell’art. 4-ter del Decreto-Legge 137/2020, che l’entrata in vigore di tutto il Dlgs 14/2019 o delle sole procedure da esso previste per le crisi di sovraindebitamento possa subire un’ulteriore rinvio.
1. Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dalla Legge n° 3 del 2012: i soggetti a cui si applicano
2. I presupposti di ammissibilità di queste procedure, il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore e il deposito della proposta di accordo o piano
3. L’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
4. Il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento
5. L’esecuzione dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore
6. La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alternativa all’accordo di composizione della crisi ed al piano del consumatore: presupposti ed avvio di essa
7. La liquidazione del patrimonio del debitore: lo svolgimento della procedura. L’esdebitazione del debitore normale e di quello incapiente
8. Gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento
9. Il Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 che istituisce il registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (O.C.C.): l’articolazione del registro, i requisiti ed il procedimento per l’iscrizione
10. Gli obblighi dell’organismo verso il debitore – cliente previsti dal D.M. 202/2014
11. I compensi ed i rimborsi spese degli organismi previsti dal D.M. 202/2014
12. Le sanzioni previste dall’articolo 16 della Legge n° 3 del 2012
13. La pubblicazione delle informazioni relative alle procedure disciplinate dalla Legge 3/2012 nel registro delle procedure di insolvenza o di gestione delle crisi istituito dall’art. 3 del Decreto-Legge 59/2016
Appendice legislativa
1. Capo II della Legge n° 3 del 2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” (articoli da 6 a 16, riformati dall’articolo 18 del Decreto-Legge n° 179 del 2012, convertito in Legge n° 221 del 2012 e poi dall’articolo 4-ter del Decreto-Legge n° 137 del 2020, convertito in Legge n° 176 del 2020)
2. Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento”
3. Articolo 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012
4. Articolo 28 della Legge Fallimentare (Regio Decreto n° 267 del 1942)
L’istituto della società di mutuo soccorso disciplinato dalla Legge n° 3818 del 1886 è stato riformato per la prima volta dall’articolo 23 del Decreto-Legge n° 179 del 2012.
Nonostante la riforma non chiarisca tutti i dubbi che derivano da questa normativa, soprattutto quelli legati alle modalità di gestione di questo tipo speciale di società, essa è importante perché rappresenta la rivitalizzazione di un antico ma mai abrogato istituto che potrebbe rappresentare un importante canale di finanziamento privatistico per le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali a favore dei soci e dei loro familiari, specie se i contributi versati alla società sono incentivati da opportune agevolazioni fiscali.
Ulteriori novità per le società di mutuo soccorso sono state introdotte dalla riforma del terzo settore contenuta nei Decreti Legislativi n° 112 e 117 del 2017 in forza dei quali queste società diventano sempre enti del terzo settore (ETS) ed, in certi casi, anche imprese sociali.
Approfondimento in pdf di 20 pagine, sull'attività di direzione e coordinamento di società e sulle insidie di un’opportunità: brevi riflessioni sulla fattispecie di responsabilità prevista dall’art. 2497 e seguenti del c.c.
Questo e-book ha come oggetto l’analisi della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi privi di personalità giuridica derivante dalla commissione di alcuni reati da parte delle persone fisiche in essi incardinate, che abbiano operato nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso, introdotta dal Decreto Legislativo n° 231 del 2001. Questo decreto ha avuto delle modifiche, sia pur limitate, fino alla Legge n° 3 del 2019 sul contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, in primo luogo alla corruzione, ed al Decreto-Legge n° 124 del 2019, convertito in Legge n° 157 del 2019.
La Legge – Delega in base alla quale è stato emanato questo Decreto, la Legge n° 300 del 2000, è anche la legge che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare alcune Convenzioni (cioè Trattati) internazionali, in particolare, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell’Unione Europea, firmata a Bruxelles il 26 Maggio 1997 e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 Dicembre 1997. La disciplina del DLgs 231/2001 deriva, pertanto, da quella contenuta in questi due Trattati a cui lo Stato Italiano ha aderito e rappresenta l’assolvimento di un obbligo preso a livello internazionale.
Il DLgs 231/2001 ha introdotto una profonda innovazione in quanto prima di esso tali enti non erano in alcun modo responsabili per gli illeciti amministrativi derivanti dai reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte delle persone che li rappresentavano o che ne esercitavano anche solo di fatto la gestione o il controllo oppure da loro dipendenti o collaboratori.
Tale normativa ha, pertanto, l’obbiettivo di spingere i singoli enti a cui è destinata ad una azione diretta alla prevenzione ed al contrasto degli atti criminosi, pena il sorgere di questa responsabilità “parapenale” (come giustamente la definiscono alcuni autori) che comporta l’irrogazione all’ente di specifiche ed autonome (dalla pena comminata alla persona fisica responsabile della commissione del reato) sanzioni amministrative.
Segnaliamo, infine, che questa normativa, la cui portata pratica nella lotta ai reati economici o “dei colletti bianchi” è semplicemente enorme, è restata, per così dire, “in sonno”, cioè non è stata quasi mai applicata in concreto, per più di dieci anni finché non è stata portata agli onori delle cronache grazie a due casi di enorme importo economico, come il risarcimento del danno dovuto da Mediaset a CIR per il processo SME e poi per i sequestri a scopo risarcitorio in primo luogo per la violazione delle norme ambientali nello stabilimento di Taranto disposti a carico dell’ILVA e di Riva FIRE che la controllava.
Essa potrebbe trovare applicazione anche ai casi di contagio del personale delle imprese e degli altri enti citati nei casi di contagio da Covid-19 derivanti dalla mancata applicazione delle norme anticontagio previste dai vari “decreti Covid” qualora da ciò consegua la morte o lesioni personali gravi o gravissime del collaboratore contagiato.
Ciò è possibile ai sensi dell’art. 25-septies del Dlgs 2321/2001 che individua questi casi derivanti dalla mancata osservanza delle norme sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro, categoria in cui rientrano anche queste norme anticontagio.
1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi senza personalità giuridica: le sue origini concettuali
2. La responsabilità amministrativa degli enti introdotta dal Decreto Legislativo n° 231 del 2001: i principi generali di essa
3. I modelli organizzativi che gli enti possono adottare per prevenire la commissione dei reati e che escludono la responsabilità amministrativa
4. I reati che determinano il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti
5. Le sanzioni per la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato: la sanzione pecuniaria
6. Le sanzioni per la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato: le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza
7. La responsabilità patrimoniale e le vicende modificative dell’ente
8. Il procedimento giudiziario di accertamento della responsabilità amministrativa degli enti e di applicazione delle relative sanzioni
9. Le misure cautelari per i casi di responsabilità amministrativa degli enti
10. Le indagini preliminari e l’udienza preliminare del procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa degli enti. I procedimenti speciali
11. La definizione del giudizio e le impugnazioni contro la sentenza
12. L’esecuzione delle sanzioni amministrative a cui l’ente è stato condannato
13. Le norme regolamentari per l’applicazione del DLgs 231/2001: il Decreto del Ministero della Giustizia n° 201 del 2003
Bibliografia essenziale
Il file consente di selezionare con un criterio statistico (tecnica del MUS) un campione di clienti e fornitori partendo dai rispettivi partitari contabili.
La tecnica è consigliata dai principi di revisione per effettuare la selezione delle posizioni da circolarizzare per la verifica dei saldi di fine anno.
La selezione casuale è la base del campionamento di revisione per far sì che ogni elemento della popolazione abbia una probabilità di essere incluso nel campione, ottemperando così a quanto richiesto dal paragrafo 8 del principio 530.
Il programma richiede Microsoft Excel 2010 o superiore.