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Definite con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11.10.2022 n. 382045 le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese sostenute (sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022) relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
L’Istanza è inviata, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023.
In allegato:
Modello di istanza con relative istruzioni per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche, per fruire di attività fisica adattata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Provvedimento dell'11.10.2022 n. 382131).
Ai sensi della citata lettera e), per attività fisica adattata (AFA) si intendono i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023.
In allegato:
L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Decreto Ucraina), ha previsto un credito d’imposta per:
in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Al fine di utilizzare il credito d’imposta, i beneficiari sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.
Con il Provvedimento del 16.09.2022 n. 356194, l'Agenzia delle Entrate ha definito Modello e istruzioni nonchè le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione.
L'autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato mediante i canali telematici dell'Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.
In allegato:
Modello di domanda con relative istruzioni di compilazione, che deve essere utilizzato da parte dei soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) e che intendono definire, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate:
La domanda deve essere presentata mediante invio PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio di merito, a partire dal 16 settembre 2022 (dalla data di entrata in vigore della legge) e fino al 16 gennaio 2023 (considerato che il centoventesimo giorno cade di sabato 14 gennaio 2023), con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24.
Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra devono essere versate entro il termine del 16 gennaio 2023 e comunque prima della presentazione della domanda.
Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
In allegato:
Modello da utilizzare dagli eredi per comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.
La Comunicazione è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 17 ottobre 2022, e può essere trasmessa:
Ricordiamo che l'articolo 5 del Decreto Semplificazioni convertito nella Legge n. 122/2022, ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il quale prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, intestati ad un contribuente defunto, sono erogati ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione, dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
La norma consente un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e velocizzare il relativo pagamento.
I soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.
Gli stessi soggetti, possono revocare la precedente comunicazione inviata, chiedendo il pagamento dei rimborsi intestati al contribuente deceduto.
Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento per importi superiori a 120 mila euro.
Per importi superiori a 120 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, e allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Se la richiesta è accolta, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, è possibile ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante, presentando la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. Dovranno essere presentati alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:
Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973. In tal caso la rateizzazione sarà concessa, in presenza dei requisiti previsti in base alla tipologia di richiesta, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche.
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.
Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica, i titolari di imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi. A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.
La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga).
In allegato:
Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento fino a 120 mila euro.
Debiti fino a 120.000 euro
Per debiti fino a 120 mila euro è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (anche on-line), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consentirà di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) e scegliere tra rate costanti o rate crescenti.
Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, è possibile ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante, presentando la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. Dovranno essere presentati alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:
Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973. In tal caso la rateizzazione sarà concessa, in presenza dei requisiti previsti in base alla tipologia di richiesta, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche.
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.
Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica, i titolari di imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi. A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.
La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga).
In allegato:
L'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello e le relative istruzioni di Autodichiarazione per la fruizione del Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, definendo termini, modalità e contenuto dell'autodichiarazione, nonchè le modalità attuative per la cessione del credito al locatore.
L’Autodichiarazione è presentata dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023 e deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.
In allegato:
Approvati, con Provvedimento del 14 gennaio 2022 n. 11185, i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Modello e istruzioni aggiornati al 14.06.2022.
In allegato:
Con Provvedimento del 31.01.2022 n. 30730 l'Agenzia ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2022–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2022, per il periodo d’imposta 2021, ai fini delle imposte sui redditi.
Fascicoli e istruzioni aggiornati il 14.06.2022 (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 31 gennaio 2022)
Il modello è costituito da:
In Allegato:
Fascicolo 1
Modello Redditi PF - fascicolo 1
Istruzioni per la compilazione Redditi PF - fascicolo 1
Fascicolo 2
Modello Redditi PF - fascicolo 2
Istruzioni per la compilazione Redditi PF - fascicolo 2
Fascicolo 3
Modello Redditi PF - fascicolo 3
Istruzioni per la compilazione Redditi PF - fascicolo 3
