Circolare n. 59 del 9 giugno 2011
Normalmente le navi da diporto, in Italia come nel resto d'Europa, vengono messe a disposizione di terzi mediante un contratto di noleggio. Secondo il comma 1 dell'articolo 47 del d.lgs. n. 171/2005 il noleggio di unità da diporto è il contratto con il quale una delle
parti (noleggiante) si obbliga, dietro corrispettivo, a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) l'unità da diporto per un determinato periodo a scopo ricreativo, in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto.
Il noleggio è distinto dalla locazione anche finanziaria, in quanto con il primo viene messa nella disponibilità del noleggiante anche l'equipaggio, che rimane alle sue dipendenze per tutto il periodo previsto dal noleggio. Si precisa, inoltre, che viene distinta la tipologia delle navi da diporto in senso stretto rispetto agli yacht commerciali, i quali usufruiscono di sostanziose agevolazioni fiscali e contributive. In particolare sono yacht commerciali le navi iscritte all'apposito registro internazionale che:
- hanno uno scafo maggiore di 24 metri;
- hanno una stazza lorda non superiore alle mille tonnellate;
- sono adibite esclusivamente al noleggio per finalità turistiche in navigazione
internazionale.