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Lo scopo di questo breve e-book è quello di indirizzare i Chartered Accountants nella loro attività di consulenza in relazione alle nuove sfide che le società britanniche si troveranno ad affrontare con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
Nei mesi successivi al voto, il governo del Regno Unito ha formalmente dichiarato che non rimarrà aderente al Mercato Unico o all'Unione Doganale Europea, ma che al contrario, perseguirà nuovi ed ambiziosi accordi di libero scambio globale con l'UE.
Al momento non è ancora chiaro quali patti commerciali e doganali saranno eventualmente raggiunti con l'UE; tuttavia il business continua ed il nostro obiettivo è quello di aiutare le aziende a comprendere le questioni legali e pratiche sollevate dal Brexit per supportare meglio la loro pianificazione durante questo periodo di incertezza.
Brexit significherà per il Regno Unito diventare un paese terzo ai fini dei dazi doganali e ciò avrà implicazioni per tutti gli Stati membri dell'UE.
In assenza di ulteriori accordi, è plausibile ritenere che verranno effettuati controlli doganali sugli scambi tra il Regno Unito e gli altri paesi UE.
Questo potrebbe comportare la preparazione di dichiarazioni doganali, maggiori controlli alle frontiere, l’imposizione di tariffe, quote e diversi regimi IVA.
Le aziende dovranno esaminare i loro processi o flussi di approvvigionamento e stabilire esattamente in che modo Brexit influirà su di essi e quali azioni devono intraprendere per prepararsi.
L'ebook è suddiviso nelle seguenti sezioni:
Introduzione
Sezione 1: Il paesaggio del dopo Brexit
L'unione doganale dell'UE e il Mercato Unico
Negoziare con un altro paese in base ad un accordo di libero scambio
Imposizione di tariffe e barriere non commerciali in caso di commercio al di fuori dell'Unione Doganale e del Mercato Unico
Cos'è l’Organizzazione Mondiale del Commercio?
Status del Regno Unito post Brexit
Cosa sono gli accordi dell'OMC?
Come funziona il sistema tariffario dell’OMC?
Come funziona il sistema di codifica tariffaria?
Quali sono le barriere non tariffarie?
Sezione 2: Dogane ed IVA
Panoramica del regime doganale dell'UE
Le dichiarazioni doganali
Cos'è il DAU?
EORI - Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici
Status di operatore economico autorizzato
Quali documenti devono accompagnare una dichiarazione di importazione?
Come vengono calcolate i dazi?
Come vengono pagati i dazi?
Brexit: contabilizzazione della VAT (IVA) - Impatto sui flussi di cassa
HMRC VAT breaking News
Utilizzo di Depositi Doganali
EC sales List – Elenchi delle vendite intracomunitarie
Intrastat
Imprese Britanniche che forniscono servizi nell'UE
Sezione 3: Tariffe commerciali, i passaggi della catena degli approvvigionamenti (supply chain)
Tempi di consegna
Implicazioni legali delle nuove catene di approvvigionamento
Tecnologia e dogane
Tempo di percorrenza
Formazione per esperti di sdoganamento
Dogane: impatto sulla redditività aziendale
Sezione 4: trading sull'isola dell’Irlanda
Merci in transito nel Regno Unito provenienti dall'Irlanda
Procedure di transito
Area di transito comune
Sezione 5: altri barriere che influenzano il commercio
I costi aziendali della gestione delle dogane
Il rispetto di norme di controllo della qualità
Sezione 6: effetto del brexit, la prospettiva aziendale
Esempio n. 1: Il commerciante transfrontaliero - Il grande produttore alimentare
Esempio 2: Il trader irlandese - Il piccolo produttore e fornitore di componenti ingegneristici
Esempio 3: Il produttore di cibi pronti
Sono tenuti al pagamento del superbollo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA). In caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, sono tenuti al pagamento coloro che risultano essere rispettivamente utilizzatori, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo al PRA.
Per il “superbollo" 2012, e successivi anni, il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo). L’importo da versare è pari a 20 euro per ogni Kw di potenza che eccede i 185 Kw.
Il "superbollo" è ridotto dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
Per esempio, l'importo dell'addizionale erariale di un veicolo costruito nel 2006 sarà ridotto al 60% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2012, al 30% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2017 e al 15% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2022. I versamenti non risulteranno dovuti dal 1° gennaio 2027.
l versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi", è esclusa la compensazione.
A supporto:
I soggetti che risultano possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2018, devono versare entro il prossimo 31 gennaio) l’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”).
L’importo del superbollo è di 20 € per ogni kW oltre la soglia di 185 kW di potenza del veicolo.
E’, tuttavia, prevista una riduzione graduale del superbollo in base alla data di costruzione del veicolo.
Indice:
Con provvedimento del 6 Dicembre 2006 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad individuare i veicoli che indipendentemente dalla categoria assegnata in sede di immatricolazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.
Lo scopo è quello di contrastare la pratica, abbastanza diffusa, di immatricolare autovetture come “autocarro” proprio per beneficiare della detrazione Iva e della deduzione ai fini delle imposte sui redditi di impresa e di lavoro autonomo.
Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2019
Corsa al rush finale per l’approvazione nei tempi della Legge di bilancio 2019. Dopo l’approvazione del maxi-emendamento al Senato la notte del 22 dicembre, il testo è passato alla Camera dove è stato approvato con la fiducia il 30 dicembre 2019.
Il testo è diventato Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021 – pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 62 del 31 dicembre 2018.
Il Testo è stato pubblicato con l’avvertenza che verra’ ripubblicato nella Gazzetta del 18 gennaio 2019 corredata delle note che per motivi di urgenza non è stato possibile inserire.
Nella circolare che segue, riepiloghiamo le principali novità della Legge di bilancio 2019.
Come al solito la circolare per lo studio è in formato word i quanto pensata per essere personalizzata e inviata ai clienti dello studio.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri auguri per un felice Anno Nuovo.
Prospetto riepilogativo dei corrispettivi per le associazioni di cui alla Legge 398/91 in pdf editabile, dove devono essere annotati i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
Tale regime speciale prevede l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, di presentazione della dichiarazione IVA, sia annuale sia periodica, di certificazione dei corrispettivi e del libro degli acquisti. Gli enti sono, invece, tenuti a conservare e numerare le fatture emesse e quelle ricevute; ad annotare entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, anche a livello cumulativo, i proventi di carattere commerciale su un apposito prospetto riepilogativo delle annotazione dei contribuenti supersemplificati.
Con riferimento ai c.d. "enti del volontariato" il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è competente a vigilare sul corretto utilizzo del 5 per mille. A tale scopo la normativa vigente, a partire dai contributi riferiti all'anno finanziario 2008, pone a carico di tutti i soggetti beneficiari del contributo -entro un anno dalla percezione delle somme- l'obbligo di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa attraverso i quali i soggetti destinatari del contributo dimostrano l'utilizzo delle risorse ricevute.
ATTENZIONE: Si comunica che con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 488 del 22 settembre 2021 sono stati adottati i nuovi modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille da parte degli Enti del Terzo Settore a partire dall’anno finanziario 2020 (Scarica qui la Modulistica per la rendicontazione dall'anno 2020).
L'obbligo di redigere un rendiconto -unitamente ad una relazione illustrativa- è stato introdotto per la prima volta dall'art. 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) e successivamente confermato dall'art. 11 e seguenti del d.p.c.m. 3 aprile 2009 per l'anno finanziario 2009 e ribadito per l'anno finanziario 2010 dall'art. 12 del d.p.c.m. del 23 aprile 2010. Per gli anni successivi sono state prorogate le disposizioni contenute nel richiamato d.p.c.m. del 23 aprile 2010.
La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari del 5 per mille indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito. La relazione descrittiva dovrà esporre in maniera chiara l'utilizzo delle somme, gli interventi/progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto.
Sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, della relazione illustrativa, degli allegati - nei casi previsti- indicati nelle Linee guida per la rendicontazione, nonché copia del documento d'identità del Legale rappresentante, i soggetti che per l'anno finanziario 2008 hanno percepito somme pari o superiori a 15mila euro e - a decorrere dall'anno finanziario 2009 - somme pari o superiori a 20mila euro.
La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dallo scadere del termine di redazione del rendiconto.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a quelli innanzi indicati non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini del controllo, potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e operare controlli amministrativo-contabili dei rendiconti anche presso le sedi degli enti beneficiari. La documentazione potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione I
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
In alternativa potrà essere trasmessa tramite PEC alla casella: [email protected]
Il rendiconto della destinazione delle quote del 5 per mille dell’Irpef deve essere redatto entro 12 mesi dall’effettiva percezione dell’importo spettante.
La trasmissione del rendiconto e degli eventuali allegati deve avvenire nei 30 giorni successivi al compimento dei 12 mesi di riscossione dell’importo
In Allegato:
Modello 69 - Modello 69 - Richiesta di registrazione e adempimenti successivi.
Ricordiamo che tale modello deve essere utilizzato solo per la Registrazione contratti di comodato.
Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.). Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta.
I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:
Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell’agevolazione IMU/TASI introdotta dalla legge di stabilità 2016. Per tali contratti la registrazione potrà essere effettuata presentando a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate:
Per i contratti di comodato in forma scritta è inoltre dovuta l’imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato.
Le seguenti tabelle comprendono le tariffe predisposte dall' ACI, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno e valide per l' anno successivo. Sono utilizzate per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.
Gli importi relativi ai fringe benefit 2018, Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 sono state pubblicate in GU Serie Generale n. 302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 63.
In Allegato:
Il Pacchetto contiene le due edizioni straordinarie della Circolare settimanale per lo Studio e della Circolare del Lavoro sulle novità della Legge di Bilancio 2018:
In questa edizione straordinaria della "Circolare settimanale per lo studio" saranno riepilogate le notizie fiscali più importanti contenute nella versione definitiva della legge di bilancio 2018, approvata definitivamente in Senato il 23.12.2017 (Atto n. 2960-B), di cui si attende l'imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il testo della Legge è composto, come ormai di consuetudine, in una forma che rende difficile e faticosa la sua comprensione.
Per facilitare la lettura della manovra, in questa sede cercheremo di riassumere in maniera chiara e schematica le disposizioni fiscali di maggiore impatto previste dalla legge.
Si ricorda in ogni caso che la pubblicazione della " Circolare settimanale per lo studio" riprenderà nella struttura ordinaria da venerdì 12 gennaio 2018.
Circolare del lavoro edizione straordinaria del 29.12.2017 - Speciale legge di bilancio 2018 (formato word personalizzabile per l'invio ai clienti - 13 pagine)
La legge di bilancio 2018 è stata approvata il 23 dicembre 2017 ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' strutturata in un unico articolo con 1181 commi. Viene dedicato molto spazio alle misure in materia di occupazione, welfare, previdenza e assistenza. Di seguito i principali provvedimenti, elencati nell'ordine di trattazione all'interno della legge:
Questo ebook si propone di fornire all’utente gli strumenti per chiedere il rimborso della TARI a seguito dei chiarimenti forniti dal Mef con la circolare n.1/2017 del 20 novembre 2017.
L’ebook dopo aver preso in esame la disciplina posta a base della Tari spiega l’origine dell’errore, riconosciuto dal Mef nella circolare, e i mezzi per porvi rimedio.
Il caso dell’errore del calcolo della TARI, costringe i contribuenti residenti nei comuni interessati a verificare l’effettiva esattezza di quanto già pagato e valutare la possibilità di richiedere il rimborso per le somme in eccesso versate a partire dal 2014.
In attesa che venga pubblicato l’elenco ufficiale dei Comuni interessati, spetta al contribuente attivarsi per individuare eventuali errori nel calcolo dell’imposta da parte del proprio Comune.
Premessa
1. L’evoluzione normativa che ha portato alla TARI
1.1 IL FEDERALISMO FISCALE
1.2 LA TARSU (TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI)
1.3 LA TIA 1 E LA TIA 2 (TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE)
1.4 TARES (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI)
2. La TARI (Tassa sui Rifiuti)
2.1 LA DISCIPLINA DELLA TARI
2.2 COME SI DETERMINA LA TARI?
2.3 LA SUPERFICIE
2.4 LA TARIFFA
2.5 I COSTI FINANZIATI DALLA TARI
2.6 I SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI
3. Le riduzioni e le esenzioni sulla TARI
3.1 CASI DI RIDUZIONE DELLA TARI
3.2 CASI DI ESENZIONE DALLA TARI
3.3 CASI PARTICOLARI DI RIDUZIONE O ESENZIONE TARI
3.4 L’APPLICAZIONE DELLA TARI SUGLI IMMOBILI ITALIANI DI CHI RISIEDE ALL’ESTERO
3.5 LA TARI GIORNALIERA
4. Il problema dei rincari TARI
4.1 ATTUALITÀ: GLI INDEBITI RINCARI TARI
4.2 ISTANZA DI RIMBORSO TARI E IL SUCCESSIVO RICORSO
