Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Password dimenticata?
Il giudizio tributario in composizione monocratica alla luce della Legge n. 130/2022 e delle modifiche introdotte dal DL n. 13/2023.
Approfondimento gratuito in pdf di 10 pagine.
La Legge di riforma della giustizia e del processo tributario n. 130 del 31 agosto 2022, entrata in vigore il 16 settembre 2022, ha introdotto la figura del giudice monocratico, a cui è affidata la competenza delle liti bagatellari per i ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023, determinando, in tal modo, una modifica sostanziale della disciplina processuale.
Tuttavia, la materia ha subito un’ulteriore modifica a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 13 del 24 febbraio 2023, che, all’art. 40, comma 2, è intervenuto ampliando il valore delle controversie devolute alla competenza del giudice monocratico.
In realtà, la figura del giudice monocratico non rappresenta un’assoluta novità in quanto, già prima della novella legislativa, l’art. 70, comma 10 bis, del D. Lgs. n. 546/1992 prevedeva la competenza del giudice monocratico nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme fino a 20.000 euro e il pagamento delle spese di giudizio.
Il presente file excel aiuta nella compilazione della Certificazione dei conti annuali dell'impresa di autotrasporto, evidenziando le voci oggetto di certificazione da parte del revisore a seconda si tratti di:
Per iscriversi all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi è necessario presentare la richiesta di iscrizione agli uffici deputati alla tenuta dell’Albo Provinciale, presso l’Amministrazione Provinciale del territorio dove la persona o l’impresa possiede la sede principale dei suoi affari.
Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio, l’autotrasporto di cose per conto di terzi, tra cui anche le cooperative ed i consorzi, sono tenuti ad iscriversi all’Albo.
Ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione è indispensabile dimostrare tre requisiti fondamentali:
nonché dimostrare al proprio Ufficio Motorizzazione il quarto requisito dello stabilimento (sede effettiva in Italia), richiesto dalla normativa comunitaria.
L’attestazione di capacità finanziaria
La capacità finanziaria si intende posseduta quando la persona o l’impresa dimostri una disponibilità pari a:
Con la circolare dell’11 maggio 2012 la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sulla dimostrazione del citato requisito che dimostra la capacità finanziaria precisando che:
Lo strumento principale per dimostrare l’idoneità finanziaria è la certificazione dei conti annuali dell’impresa, rilasciata da un revisore dei conti iscritto al Registro dei revisori contabili.
L’idoneità finanziaria può essere dimostrata attraverso uno dei seguenti modi:
Rottamazione quater: rapporti con i carichi affidati dalle Casse/Enti previdenziali - Approfondimento gratuito in pdf di 8 pagine.
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha introdotto un’articolata casistica di sanatorie tese a consentire una vera e propria “tregua fiscale” ad ampio raggio.
Trattasi di misure che il contribuente può utilizzare per sanare diversi tipi di irregolarità, caratterizzate da un percorso costituito da ben 12 sanatorie, tra le quali vi è la “Definizione agevolata dei ruoli affidati all’agente della riscossione”, la cd. rottamazione quater.
In questo breve approfondimento si analizza l'ambito della sanatoria in relazione ai carichi affidati dalle Casse/Enti previdenziali, precisando che possono aderire alla rottamazione dei debiti contributivi solo i liberi professionisti iscritte alle Casse previdenziali che hanno deciso di aderire alla sanatoria in commento.
Infatti, la rottamazione quater riguarda potenzialmente anche i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali all’Ader, purché l’ente in questione, entro il 31 gennaio 2023:
Definizione agevolata degli atti del procedimento accertativo nella Legge di Bilancio 2023: adesione agevolata e acquiescenza; Approfondimento gratuito in pdf di 11 pagine
La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, c.d. Legge di Bilancio 2023, per l’attuazione della c.d. tregua fiscale, tra le varie sanatorie, ha previsto ai commi da 179 a 185 dell’art. 1, la definizione degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, con il vantaggio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo.
La norma di riferimento introduce una sanatoria ad ampio spettro che riguarda la fase della procedura di accertamento. In particolare, si tratta di atti relativi alla fase amministrativa (a seguito di consegna di pvc, notifica di atto impositivo, notifica di invito al contraddittorio ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97), antecedente a quella eventualmente giudiziale.
Il perimetro temporale degli atti interessati dalla sanatoria in commento è decisamente più ampio rispetto alle altre sanatorie contenute nella Legge di Bilancio 2023, potendo tale misura deflattiva riguardare provvedimenti impositivi notificati a distanza di anni dall’entrata in vigore della novella.
In questo breve approfondimento si analizza la portata applicativa e i conseguenti effetti premiali della sanatoria di cui ai commi da 179 a 185 della Legge di Bilancio 2023.
L’applicazione del periodo di sospensione di 85 giorni dei termini di decadenza e prescrizione relativi all’attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall’articolo 67 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), può ritenersi ormai superata in quanto detto periodo è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall’articolo 157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e ss.mm.ii che, a parere degli Scriventi, attiene esclusivamente agli accertamenti che scadevano nel 2020.
L’analisi di tale quaestio iuris rileva:
File excel per la gestione fiscale del regime Forfetario in vigore dal 2023:
La Legge di Bilancio 2023 ha potenziato il regime forfettario di determinazione del reddito aumentando il limite di ricavi o compensi ammessi a 85.000 euro e modificando i criteri di fuoriuscita dal regime.
Ciò comporta la necessità di effettuare puntuali valutazioni di convenienza fiscale/economica per l’accesso al Regime della Flat Tax.
Il file consente la gestione fiscale di tale regime (verifica dei requisiti di accesso, sintesi della normativa e dei relativi adempimenti previsti, gestione fatturazione, calcolo imposta sostitutiva annua) nonché l'effettuazione di un calcolo di convenienza fiscale tra il nuovo regime forfettario e il regime ordinario di determinazione delle imposte.
E’ disponibile una presentazione scaricabile gratuitamente.
Il foglio di calcolo richiede Microsoft Excel 2010 o superiore.
QUADRO SINOTTICO
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE ART. 1, commi 186 – 205, della Legge n. 197/2022
Controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (esclusa l’Agenzia delle Entrate – Riscossione – Ader).
CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE ART. 1, commi 206 – 212, della Legge n. 197/2022
In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data dell’01-01-2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di Primo e di Secondo Grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE ART. 1, commi 213 – 218, della Legge n. 197/2022
In alternativa alla definizione agevolata di cui ai precedenti commi da 186 a 205 (definizione liti pendenti), nelle controversie tributarie pendenti alla data dell’01-01-2023 innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 62 D.Lgs. n. 546/1992, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi come in seguito, di tutte le pretese azionate in giudizio. Alla rinuncia agevolata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 390 del codice di procedura civile.
REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI ART. 1, commi 166 – 173, della Legge n. 197/2022
Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni.
Con Decreto Direttoriale n 396 del 13 dicembre 2022 sono stati adottati, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, i nuovi modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille da parte degli Enti del Terzo Settore.
Il presente atto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative linee guide) approvata con D.D. 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000,00 euro di una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale gli enti medesimi dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.
In allegato sono messi a disposizione: le linee guida aggiornate, un format esemplificativo inerente la lista dei giustificativi di spesa nonché il manuale utente relativo all’utilizzo della piattaforma informatica, dedicata agli enti percettori di somme pari o superiori ad euro 20.000,00, da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2021.
Si comunica inoltre, che la modulistica (e relative linee guida) approvata con il precedente Decreto direttoriale n. 488/2021 resta valida - a partire dall’anno finanziario 2021 - per la sola rendicontazione di contributi inferiori a euro 20.000,00.
La disciplina delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, eBook in pdf di 81 pagine.
Aggiornato con:
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), che possono essere sia associazioni riconosciute che non riconosciute, godono di una disciplina fiscale agevolata dettata dalla Legge n° 398 del 1991. Questa disciplina fiscale agevolata vale sia per le imposte dirette, quindi per l’IRES – Imposta sui redditi delle società, sia per quelle indirette, cioè per l’IVA – Imposta sul valore aggiunto, che per l’IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
Dal 1° Gennaio 2003, in virtù dell’art. 90 della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003), la disciplina della Legge 398/1991 si applica anche alle società sportive dilettantistiche (SSD) che sono società di capitali o cooperative senza fine di lucro il cui oggetto sociale è sempre l’esercizio di una o più attività sportive dilettantistiche.
Restano però una serie di differenze nel trattamento fiscale delle ASD e delle SSD che tratteremo in questo e-book.
Le agevolazioni fiscali previste per le ASD e le SSD riguardano anche altre imposte (per esempio, l’IMU) o attività come, per esempio, quella di raccolta fondi (il c.d. “fundraising”) attraverso l’organizzazione di eventi o la percezione di erogazioni liberali o del cinque per mille dell’IRPEF di cui cerchiamo di dare un quadro completo in questo testo.
Questo e-book è aggiornato, in primo luogo, alla riforma del terzo settore e dell’impresa sociale introdotta dai Decreti Legislativi n° 117, 112 e 111 del 2017 contenenti, rispettivamente, il “Codice del terzo settore”, la riforma della disciplina dell’impresa sociale e quella del cinque per mille emanati in attuazione della Legge – delega n° 106 del 2016, che sono stati corretti su una serie di punti dai Decreti Legislativi n° 95 e 105 del 2018. Sono riportate anche le novità introdotte dal D.M. del 28 Novembre 2019, dalla Legge n° 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020), dal DPCM del 23 Luglio 2020 sulla partecipazione delle ASD al cinque per mille dell’IRPEF, dai Decreti-Legge n° 146 e 228 del 2021 (decreti “fisco e lavoro” e “milleproroghe” per il 2022) e dalla Legge n° 234 del 2021 (Legge di bilancio per il 2022).
L’applicazione della riforma del terzo settore, cioè del Dlgs 117/2017, alle ASD (le SSD non possono avvalersene ma possono assumere la qualifica di impresa sociale) esclude quella della Legge 398/1991 che è, di solito, la più conveniente dal punto di vista fiscale. Vi è però, fra quelli introdotti dalla riforma del terzo settore, un regime fiscale che è pressoché equivalente a quello della Legge 398/1991, vale a dire quello previsto dall’art. 86 del Dlgs 117/2017 per le associazioni di promozione sociale (APS) che realizzano ricavi da attività commerciali non superiori a 130.000 Euro annui, che potrebbe essere scelto dalle ASD più piccole e che esaminiamo nell’ultimo paragrafo di questo e-book. Questa possibilità di scelta vi sarà, per le ASD iscritte nel RUNTS come APS, a partire dall’anno di imposta successivo a quello di concessione dell’autorizzazione della Commissione Europea relativa a tale regime fiscale agevolato prevista dal comma 10° dell’art. 101 del Dlgs 117/2017, quando entreranno in vigore le norme fiscali del decreto citato che originariamente dovevano essere applicate a partire dal 1° Gennaio 2020.
Oltre che alla riforma del terzo settore l’e-book è aggiornato anche all’importante Circolare n° 18/E del 1° Agosto 2018 dell’Agenzia delle Entrate, frutto dei lavori di un tavolo tecnico fra la stessa Agenzia ed il CONI – Comitato olimpico nazionale italiano che rappresenta un momento di approfondimento di tutta una serie di problematiche fiscali che interessano le ASD e le SSD.
Questo approfondimento congiunto è stato tanto più utile quanto più si consideri che la disciplina di queste associazioni e società è molto frammentata e ciò comporta dei seri problemi di individuazione e di interpretazione delle norme applicabili.
Inoltre, l’e-book è aggiornato al Decreto Legislativo n° 36 del 2021 sulla riforma degli enti sportivi dilettantistici e professionistici e del lavoro sportivo. Questa riforma introduce molte novità riguardanti la disciplina civilistica delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, che l’avvicinano alla disciplina civilistica dell’impresa sociale (Dlgs 112/2017), mentre non tocca la disciplina fiscale agevolata di esse prevista dalla Legge 398/1991 e dalle norme a questa successive.
Queste novità entrano in vigore il 1° Gennaio 2023 assieme alle nuova disciplina del rapporto di lavoro sportivo (artt. 25 – 37 del Dlgs 36/2021), che chiarisce la materia ma non la innova profondamente.
Al decreto citato si aggiungono i Decreti Legislativi n° 37 e 39, anch’essi facenti parte della c.d. “riforma dello sport” ed emanati sulla base della Legge-delega n° 86 del 2019, sulla rappresentanza degli atleti da parte degli agenti sportivi e sull’istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sostituirà il registro tenuto dal CONI a partire dal 31 Agosto 2022. L’iscrizione in questo registro comporta il riconoscimento a fini sportivi della ASD o SSD, la possibilità di godere dei benefici fiscali o di altro tipo previsti dalla legge, l’opponibilità ai terzi degli atti in esso iscritti e, se richiesto, il riconoscimento della personalità giuridica della ASD.
Infine, il presente e-book cerca di dare un contributo alla soluzione di tali problemi da un lato individuando tutte le norme specifiche che si applicano alle ASD e alle SSD, di cui è offerto un elenco il più possibile completo nell’appendice normativa che chiude il testo, dall’altro analizzandole in modo sistematico, vale a dire mettendo in evidenza, quando vi sono, i collegamenti tra esse.
1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche: caratteristiche e ambito di applicazione del regime fiscale speciale previsto dalla Legge 398/91 dopo la riforma del terzo settore
1.1 Premessa: le associazioni e le società sportive dilettantistiche dalla Legge 398/1991 alla riforma del terzo settore
1.2 L’esercizio dell’opzione per il regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991 ed i requisiti per esercitarla e mantenerla
1.3 La qualificazione fiscale delle ASD e delle SSD
1.4 Le caratteristiche civilistiche delle ASD e SSD previste dal Dlgs 36/2021. In particolare: l’assenza dello scopo di lucro e gli amatori (volontari)
1.5 Gli effetti civilistici dell’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche attivo dal 31 Agosto 2022
2. Il regime fiscale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche: agevolazioni IRES, IRAP ed IRPEF
2.1 Le agevolazioni ai fini IRES e sugli obblighi contabili
2.2 Le entrate escluse dal calcolo del limite di 400.000 Euro annui e quindi dall’imponibile IRES
2.3 Le agevolazioni sull’IRAP
2.4 Le agevolazioni sull’IRPEF per chi percepisce compensi dalle ASD o SSD. La cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti. Gli obblighi contributivi
3. Le agevolazioni IVA per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. La certificazione dei corrispettivi
4. Le agevolazioni sull’IMU per le sole associazioni sportive dilettantistiche
5. Le altre agevolazioni previste per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, in particolare quelle sulle erogazioni liberali e sul cinque per mille dell’IRPEF
5.1 Le agevolazioni per le erogazioni liberali effettuate a favore delle ASD o SSD
5.2 Le sponsorizzazioni e l’imposta sulla pubblicità
5.3 Il cinque per mille dell’IRPEF
5.4 Le erogazioni liberali per ristrutturazioni di impianti sportivi (“Sport bonus”)
5.5 Le prestazioni di dipendenti pubblici e le convenzioni con enti pubblici
5.6 La riduzione del canone per le concessioni demaniali e l’affitto a canone agevolato degli immobili dello Stato
5.7 La detrazione per le quote di iscrizione dei minori
6. Una alternativa (a partire dal 2022) per le sole ASD alla Legge 398/1991: il regime fiscale forfettario delle associazioni di promozione sociale previsto dall’art. 86 del Codice del terzo settore
Appendice
Normativa di riferimento
L’applicativo esegue il calcolo delle quote ereditarie in percentuale e in valore per i soggetti successibili previsti dal Titolo II del Codice Civile (artt. 565-586):
Il calcolo è effettuato sia per le successioni legittime (senza testamento) che per quelle testamentarie con calcolo, in quest’ultimo caso, della quota disponibile al netto delle riserve legittime.
REQUISITI DELL’APPLICATIVO
Il foglio di calcolo è progettato per funzionare con Microsoft® Excel® dalla versione 2007 in poi; per il corretto funzionamento del foglio di calcolo è necessario che le Macro siano abilitate e che lo zoom sia
impostato al 100%
