Formulario per colf e badanti
Le peculiari caratteristiche che distinguono il rapporto di lavoro domestico dal rapporto di lavoro che si svolge nell’organizzazione di un’impresa, costituiscono la ragione della speciale disciplina del primo, contenuta:
- negli artt. da 2240 a 2246 c.c.;
- nella L. 27 dicembre 1953, n. 940, che riguarda la corresponsione della 13ª mensilità al personale addetto ai servizi domestici;
- nella L. 2 aprile 1958, n. 339, che concerne la tutela del rapporto di lavoro domestico e trova applicazione nei confronti dei rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura;
- nel D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, che regola l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.
A tale elenco vanno aggiunte tutte le norme che regolano il lavoro dipendente in genere (ad esempio: la L. 17 ottobre 1967, n. 977, che tutela il lavoro del bambino e degli adolescenti; la L. 29 maggio 1982, n. 297, che disciplina il trattamento di fine rapporto (c.d. TFR) e norme in materia pensionistica; il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che si occupa della tutela e del sostegno della maternità e della paternità; il D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, che riguarda il lavora a tempo determinato; il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che concerne l’occupazione ed il mercato del lavoro; ecc…).
Infine, va rammentato che il lavoro domestico è regolato anche dal CCNL, che è stato stipulato per la prima volta nel 1974. Attualmente, il 16 luglio 2013 è stato rinnovato in toto il CCNL, che è stato ratificato dalle parti sociali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 20 febbraio 2014, le cui tabelle retributive per l’anno 2014 sono state definiti con l’accordo del 6 febbraio 2014.