Sentenza Tar Lazio del 03.01.2014 n. 48
Il ritardo della P.a., nel caso di specie l’Università, di 6 anni e 5 mesi, con il quale è avvenuto il trasferimento di un ricercatore deve essere risarcito; in particolare, ciò ha cagionato molteplici danni, sia patrimoniali, sia non patrimoniali, e, di conseguenza, ha diritto al danno per le spese di viaggio, vitto e alloggio affrontate dal lavoratore.