Testo della sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro n. 24886 del 21 Novembre 2014
Cass. Civ., sez. lav., 21 novembre 2014, n. 24886
Allorchè la Corte di merito abbia accertato che, nella fattispecie, non è emersa la prova dell'avvenuta ricezione, da parte del lavoratore, della missiva contenente la contestazione disciplinare propedeutica al successivo licenziamento, non c'è alcuna violazione dello ius novorum in appello, e neppure alcuna ultra petizione o alcuna violazione del principio del contraddittorio, se il lavoratore fa semplici ulteriori deduzioni su elementi di fatto già acquisiti e già oggetto di contraddittorio tra le parti.