Testo della sentenza di Cassazione lavoro n. 13516 del 1.7.2016 su licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Cass. civ., sez. lav., 01 luglio 2016, n. 13516
Le ragioni inerenti l'attività produttiva possono derivare, oltre che da esigenze del mercato, anche da organizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità e quindi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all'incremento dei profitti. Queste ragioni devono essere, nella loro oggettività tale da determinare il venir meno della posizione lavorativa e ciò si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa della diversa organizzazione che viene attuata e non in forza di un atto arbitrario del datore di lavoro