Sentenza Cassazione lavoro n. 22288 del 25.9.2017 su danno non patrimoniale in caso di demansionamento
Cass. civ., sez. lav., 25 settembre 2017, n. 22288
Il danno non patrimoniale, in caso di demansionamento, che ricomprende anche il danno di tipo esistenziale, deve essere risarcito quando sia conseguenza, come nel caso di dequalificazione professionale del lavoratore subordinato, di una lesione in ambito di responsabilità contrattuale di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti e che la sussistenza di tale danno possa essere provata anche a mezzo di presunzioni semplici, sulle quali il giudice può fondare in via esclusiva il proprio convincimento