Sentenza Cassazione civile n. 16987 del 9 luglio
E' inefficace il licenziamento solo ove il datore di lavoro, a seguito della richiesta del lavoratore licenziato, ometta di comunicargli tempestivamente (entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto di interpello) i motivi del suo recesso, in tal modo violando la prescrizione dettata dall'art. 2 della legge n. 604 del 1996, non diversamente dall'ipotesi in cui si limiti ad una comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia del tutto inidonea e quindi risulti essere equivalente alla mancata comunicazione.