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La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2022 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595, con il quale sono stati approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2022.
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente:
In allegato:
La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2022 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595, con il quale sono stati approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2022.
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente:
In allegato:
Approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Aggiornato con Provvedimento del 07.02.2023, a seguito delle modifiche operate dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.
Modello e istruzioni aggiornati il 9 febbraio 2023.
Il modello è riservato alle dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.
La dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
La trasmissione telematica da parte dei diretti interessati o degli intermediari abilitati, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019.
Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.
I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.
Si chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.
In allegato:
Modello aggiornato il 16 gennaio 2023 per i seguenti motivi:
Ricordiamo che con Provvedimento del 25.10.2022 n. 398976, è stata pubblicata la nuova versione semplificata del Modello di dichiarazione sostitutiva che, le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19, devono inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2022, con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.
Infatti, per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del modello di Dichiarazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello” (di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.
Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.
La Dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:
In allegato Modello, istruzioni e Provvedimento dell'Agenzia.
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 17 gennaio 2023 n. 14392, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2023”, relativa all’anno 2022, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2023 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
In Allegato:
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili
mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2023 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2023 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:
Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione al l’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto
per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 13 gennaio 2023 n. 11378, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2023, concernente l’anno d’imposta 2022, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2023 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.
In Allegato:
Con Decreto Direttoriale n 396 del 13 dicembre 2022 sono stati adottati, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, i nuovi modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille da parte degli Enti del Terzo Settore.
Il presente atto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative linee guide) approvata con D.D. 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000,00 euro di una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale gli enti medesimi dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.
In allegato sono messi a disposizione: le linee guida aggiornate, un format esemplificativo inerente la lista dei giustificativi di spesa nonché il manuale utente relativo all’utilizzo della piattaforma informatica, dedicata agli enti percettori di somme pari o superiori ad euro 20.000,00, da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2021.
Si comunica inoltre, che la modulistica (e relative linee guida) approvata con il precedente Decreto direttoriale n. 488/2021 resta valida - a partire dall’anno finanziario 2021 - per la sola rendicontazione di contributi inferiori a euro 20.000,00.
Approvati, con Provvedimento del 14 gennaio 2022 n. 11185, i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Modello e istruzioni aggiornati al 14.06.2022.
In allegato:
Con Provvedimento del 31.01.2022 n. 30730 l'Agenzia ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2022–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2022, per il periodo d’imposta 2021, ai fini delle imposte sui redditi.
Fascicoli e istruzioni aggiornati il 14.06.2022 (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 31 gennaio 2022)
Il modello è costituito da:
In Allegato:
Fascicolo 1
Modello Redditi PF - fascicolo 1
Istruzioni per la compilazione Redditi PF - fascicolo 1
Fascicolo 2
Modello Redditi PF - fascicolo 2
Istruzioni per la compilazione Redditi PF - fascicolo 2
Fascicolo 3
Modello Redditi PF - fascicolo 3
Istruzioni per la compilazione Redditi PF - fascicolo 3
Approvato, con Provvedimento del 31.01.2022 n. 30734, il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2022”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.
Il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2022” è composto dal frontespizio e dai quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.
Modello e istruzioni aggiornati al 07.06.2022, in allegato i motivi dell'aggiornamento.
Il modello di dichiarazione CNM deve essere presentato dalla società o ente controllante all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimogiorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto inca-ricato o società del gruppo).
