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I contribuenti che hanno sostenuto spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale versate agli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico può essere esercitata con le due seguenti modalità:
La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: [email protected].
Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dall’anno 2024.
Per l’anno 2023, le disposizioni di cui al punto 2 si applicano a partire dalla data di pubblicazione del Provvedimento del 4 ottobre 2023.
Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.
I contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.
È comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.
L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può essere esercitata con le due seguenti modalità:
La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: [email protected].
Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.
Modello e Istruzioni CUPE (Certificazione Utili ed altri proventi equiparati).
Istruzioni aggiornate il 18 dicembre 2023
La certificazione prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 16 marzo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzionedi cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).
La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apportodi capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.
Pubblicate le versioni aggiornate del modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici – riconosciuti per i maggiori costi sostenuti a causa del caro energia – delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica, valide da oggi 16 novembre 2023.
Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, riconosciuti alle imprese al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, con il presente Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”.
Per i crediti d’imposta relativi al secondo trimestre 2023, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023.
Il Modello è utilizzabile per la cessione dei seguenti crediti d'imposta, da indicare con il loro relativo codice identificativo:
La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata utilizzando il presente modello, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle specifiche tecniche ed entro i suddetti termini:
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.09.2023 n. 332648 è stato approvato il modello, con relative istruzioni, per l'invio dell'istanza di riconoscimento del contributo a fondo perduto ai contribuenti persone fisiche, sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%.
L’istanza può essere presentata a partire dal 2 ottobre 2023 e fino al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia dell’Entrate.
Il contributo spetta se il richiedente persona fisica possiede tutti i seguenti requisiti:
Con il provvedimento n. 332687 del 22.09.2023 è stato approvato il modello per la richiesta di annullamento delle comunicazioni di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.
Fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].
Nell’oggetto della PEC deve essere inserita l’indicazione “RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA RIPARTIZIONE IN DIECI RATE DEI CREDITI RESIDUI”.
Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio telematico della richiesta di annullamento, in sostituzione dell’invio del modello tramite posta elettronica certificata.
L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:
Modelli di abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte di:
che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base del conferimento di una procura.
Con Provvedimento del 25.09.2023 n. 332731 sono stati aggiornati i seguenti moduli, che sostituiscono quelli allegati ai provvedimenti n. 173217 e n. 130859:
In allegato anche il Fac–simile - Attestazione dello stato di impedimento alla presentazione del modulo di conferimento/revoca della procura.
Ricordiamo che i contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi on line disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate possono avvalersi, dal 2022, di una procedura che consente ad un’altra persona fisica di operare nel loro interesse.
La procedura è rivolta ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati ad operare nell’interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.
La disciplina dell’abilitazione/disabilitazione dei rappresentanti e delle persone di fiducia è contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 mentre quella delle persone di fiducia è stata semplificata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 130859 del 17 aprile 2023.
Nel costante obiettivo di agevolare l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici e/o con scarse competenze informatiche, il presente provvedimento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati ad utilizzare, nell’interesse di altre persone fisiche, anche i servizi on line dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
In tal modo, con un’unica istanza, è possibile richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie.
Approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 07.08.2023 n. 290480 il Modello e istruzioni per la Regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021 (in attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il presente modello, firmato digitalmente, allegando la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema qui allegato (Allegato 3).
Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, allegare anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.
La trasmissione va effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.
In allegato:
Approvata con Decreto del Ministero del Lavoro del 07.07.2023 la modulistica dedicata agli enti del Terzo settore per proporre specifici progetti di recupero, meritevoli di ricevere le erogazioni liberali rientranti nell’agevolazione fiscale conosciuta come "social bonus", nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti.
Ricordiamo che il Social Bonus consiste in un credito di imposta pari al 65%, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, e del 50% per quelle devolute da enti o società.
Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore:
Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi, devono trasmettere con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
A conclusione dei lavori, gli enti medesimi devono trasmettere il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonche' dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.
In allegato:
Con questo modello il Contribuente può delegare un agente immobiliare, iscritto al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a richiedere la planimetria dell’unità immobiliare urbana di cui è intestatario catastale.
