La responsabilità degli amministratori e la liquidazione del danno - La Circolare del Giorno n. 254 del 04.12.2019
Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (di seguito CCII) con l’articolo 378 ha modificato la responsabilità degli amministratori delle società a responsabilità limitata introducendo il comma 6 nell’articolo 2476 del codice civile che prevede che: “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.
Lo stesso articolo 378 ha introdotto il comma 3 nell’articolo 2486 del codice civile prevedendo un nuovo metodo di determinazione del danno dato dalla differenza dei netti patrimoniali.
Indice
- La modifica dell’articolo 2086 del codice civile
- La modifica dell’articolo 2476 del codice civile
- La liquidazione del danno secondo il nuovo articolo 2486 del codice civile