Garante Privacy - Newsletter del 01.03.2013 n. 370

Garante Privacy - Newsletter del 01.03.2013 n. 370

Sull'autobus una telecamera che registra gli incidenti. Medicina a distanza: defibrillatori a prova di privacy. Ai sindacati niente dati nominativi sul lavoro straordinario. Sì alla televigilanza, ma senza violare i diritti dei lavoratori.

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Data: 08/03/2013
Tipologia: Approfondimento


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Il Garante della Privacy, nella Newsletter, n. 370 del 1 marzo 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'utilizzo delle telecamere all'interno dei luoghi di lavoro; in particolare, quando l'utilizzo delle telecamere viola l'accordo che era stato sottoscritto con i sindacati per l'installazione delle stesse. Le indicazioni del Garante sono le seguenti: “Il servizio di televigilanza, con scopo di anti-taccheggio e anti-rapina, non deve consentire forme di controllo a distanza dei lavoratori. Gli esercenti devono segnalare adeguatamente la presenza di telecamere e affidare la gestione del servizio a guardie giurate”. Queste le indicazioni del Garante che, in seguito all'attività ispettiva condotta dalla Questura di Genova, ha bloccato il trattamento dei dati effettuato tramite il sistema di videosorveglianza installato in un esercizio di un'importante catena commerciale. Dalle verifiche effettuate è emerso che la società aveva violato in più punti l'accordo che era stato sottoscritto con i sindacati per l'installazione delle telecamere sul luogo di lavoro. Una videocamera, ad esempio, invece che essere utilizzata per finalità di sicurezza, inquadrava il sistema di rilevazione degli accessi dei dipendenti, consentendo quindi – in contrasto con quanto sottoscritto dall'azienda e con lo stesso Statuto dei lavoratori - il controllo a distanza dei lavoratori. Le immagini registrate risultavano poi accessibili con modalità diverse da quelle concordate. Non erano in regola neppure i cartelli con l'informativa semplificata utilizzati per segnalare la presenza dell'impianto di videosorveglianza: non solo non contenevano tutte le informazioni necessarie, ma erano in numero esiguo e, a volte, collocati in posizione non chiaramente visibile (ad es. alle spalle di un espositore). Dai riscontri della Questura è emerso, inoltre, che l'impianto di videosorveglianza era stato affidato in gestione a un consorzio di ditte esterne che utilizzava per il servizio personale non qualificato. Chi effettuava il controllo delle immagini era, infatti, privo della licenza prefettizia di "guardia particolare giurata", necessaria per poter svolgere funzioni anti-rapina e anti-taccheggio, e non era stato designato incaricato del trattamento dei dati personali. Il Garante della privacy ha imposto all'esercente di provvedere a sanare tutte le violazioni riscontrate e ha bloccato il trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza. Ha anche trasmesso copia degli atti e del provvedimento all'autorità giudiziaria al fine di valutare gli eventuali illeciti penali commessi.
ll Garante della Privacy, nella Newsletter, n. 370 del 1 marzo 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tele vigilanza di una importante catena commerciale. Sul punto, è stato affermato che il servizio di televigilanza, con scopo di anti-taccheggio e anti-rapina, non deve consentire forme di controllo a distanza dei lavoratori. Gli esercenti devono segnalare adeguatamente la presenza di telecamere e affidare la gestione del servizio a guardie giurate. Queste le indicazioni del Garante (doc. web. n. 2291893) che, in seguito all'attività ispettiva condotta dalla Questura di Genova, ha bloccato il trattamento dei dati effettuato tramite il sistema di videosorveglianza installato in un esercizio di un'importante catena commerciale.



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