Con un pronto ordini datato 27 giugno il CNDCEC replica ad un quesito con il quale si domandava se un iscritto nella seziona A dell’Albo, avente un rapporto di “lavoro esclusivo” nella città di Londra dove è in procinto di trasferire la propria residenza, possa mantenere l’iscrizione all’Albo oppure essere iscritto nell’Elenco Speciale.
Viene ricordato che ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005 ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo può procedersi:
Come illustrato nell’informativa 22/2019, esso si caratterizza principalmente per l’elemento soggettivo dell’intenzionalità di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale (“prevalente”) delle proprie relazioni economiche professionali e risulta verificabile sulla base di determinati dati oggettivi, quali la frequenza, la periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari etc.
Il CNDCEC precisa che in mancanza di residenza nel territorio italiano ed in assenza anche di un “domicilio professionale” in Italia non sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005.
Inoltre, si ricorda che ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale dei non esercenti di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 139/2005 è necessaria la sussistenza di una delle ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione previste dall’art. 4 D.Lgs. 139/2005 oltre, naturalmente, il requisito alternativo della residenza o del domicilio professionale che radica la competenza dell’Ordine.
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