News Pubblicata il 25/10/2023

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Detassazione straordinari nel turismo: regole e novità 2024

di Redazione Fisco e Tasse

Istruzioni sul trattamento integrativo pari al 15% degli straordinari nei festivi e lavoro notturno per i settori turismo e terme. In legge di bilancio proroga parziale nel 2024



La  detassazione di parte degli straordinari   per garantire un bonus extra in busta paga ai lavoratori del turismo è stata confermata nella legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023. Qui il testo 

La misura intende sostenere i lavoratori del settore,  con i redditi più bassi,  e  mira in questo modo anche a incentivare l'offerta di manodopera, recentemente molto  difficoltosa per i datori di lavoro.   

AGGIORNAMENTO 24 OTTOBRE 

Novità detassazione turismo 2024

Nella bozza della legge di bilancio approvata dal Governo lo scorso 16 ottobre  2023 figura una proroga della misura, con le stesse caratteristiche e requisiti,  solo  per il semestre  dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 . Occorre attendere l' approvazione parlamentare per la conferma.

Ricordiamo allora   le regole e i recenti chiarimenti dell'Agenzia  sul trattamento integrativo speciale 2023  nei paragrafi seguenti.

Detassazione parziale straordinari turismo nel DL Lavoro convertito in legge 

La novità inserita  nella legge di conversione del DL 48 prevede   un trattamento integrativo "speciale " in busta paga ovvero un bonus temporaneo  per il periodo 1 giugno - 21 settembre  2023 diretto ai dipendenti del settore  privato turismo e terme,  con reddito fino a 40mila euro.

L'importo sarà   pari al 15 %  degli importi  lordi dovuti  

In sostanza,   come per  il taglio dei contributi  del 4% introdotto dal decreto legge 48/2023  gli importi risparmiati dai datori di lavoro con la detassazione di parte degli straordinari confluiranno nella busta paga dei lavoratori. 

I dipendenti devono fare richiesta attestando al proprio datore il reddito da lavoro dipendente relativo al 2022

Le aziende recuperano  poi gli importi  erogati con il conguaglio  contributivo in Uniemens.

Con la risoluzione 51 l'Agenzia ha  istituito il codice tributo da utilizzare :

“1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.

Riportiamo di seguito per completezza il testo di legge

Articolo 39-bis

(Detassazione del lavoro  notturno  e  festivo  per  i  dipendenti  di  strutture turistico-alberghiere)

   1. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di  sopperire  all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore  turistico,  ricettivo e termale,  per  il  periodo  dal  1°  giugno  2023  al  21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del  turismo,  ivi  inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento  integrativo  speciale, che non concorre alla formazione del reddito,  pari  al  15  per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro   notturno e alle prestazioni di lavoro  straordinario,  ai  sensi  del decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.  66,  effettuato  nei  giorni  festivi. 

  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  a  favore  dei  lavoratori dipendenti del settore  privato  titolari  di  reddito  di  lavoro dipendente di importo non  superiore,  nel  periodo  d'imposta  2022, a euro 40.000. 

   3. Il sostituto  d'imposta  riconosce  il  trattamento  integrativo  speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore,  che  attesta  per iscritto l'importo del reddito di  lavoro  dipendente  conseguito  nell'anno 2022. 

  4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per  effetto  dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al  comma  1 mediante  compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Trattamento integrativo turismo  2023: chiarimenti Agenzia

Con la circolare 26 del  29 agosto 2023 l'Agenzia ha fornito alcune specificazioni sul trattamento integrativo speciale.

Sul requisito reddituale si chiarisce che:"devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale".

Per la definizione degli importi che danno diritto al credito  si fa riferimento all’articolo 1 del Dlgs 66/2003 sull'orario di lavoro per cui:.

L'agenzia precisa che il trattamento integrativo calcolato sulle retribuzioni del periodo  1° giugno-21 settembre  può confluire in busta paga in qualsiasi periodo  purché entro il 2023.  

Uguale termine per il conguaglio da recuperare  in F24 con compensazione esterna utilizzando il codice tributo 1702, istituito con la risoluzione Ade 51/2023.

Fonte: Agenzia delle Entrate



TAG: Turismo La rubrica del lavoro