News Pubblicata il 24/05/2023

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Equo compenso: guida e commento del Consiglio forense

di Redazione Fisco e Tasse

Scheda illustrativa del Consiglio nazionale Forense sull'equo compenso per i professionisti



Il Consiglio nazionale Forense ha messo a punto e pubblicato il 15 maggio scorso una scheda illustrativa  sulla nuova legge  49 2023 che  istituisce una nuova disciplina di applicazione del  principio dell'equo compenso per i professionisti. La legge è in vigore dal 20 maggio e prevede, in estrema sintesi:

Il documento illustra  i contenuti della legge ed espone anche alcune considerazioni dell'Ufficio Studi del Consiglio nazionale forense

Interessante in particolare l'opposta posizione  sul tema dei parametri come riproposizione delle tariffe professionali  recentemente affermata in un recente  approfondimento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro .

Leggi in merito Equo compenso professionisti in vigore dal 20 maggio 

Secondo il CNF  " le tariffe limitano la  volontà delle parti sempre e comunque, di talché le norme che ponevano minimi inderogabili si  sostituivano imperativamente alle clausole difformi eventualmente concordate tra le parti. I  meccanismi previsti dalle disposizioni sull’equo compenso si limitano invece ad impedire condotte  di abuso contrattuale, recuperando istituti di protezione del contraente debole già conosciuti dall’ordinamento, come ad esempio la nullità di protezione prevista dall’articolo 36 del codice del consumo, e la disciplina civilistica delle clausole vessatorie (artt. 1341 e 1342 c.c.). Ed infatti, mentre  le tariffe comportavano restrizioni del mercato applicabili a qualunque rapporto contrattuale, la  normativa sull’equo compenso conosce invece un significativa limitazione soggettiva fin  dall’origine, in quanto può riguardare unicamente imprese bancarie ed assicurative, o comunque imprese di dimensioni non piccole.

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Equo compenso: i principali aspetti  secondo il Consiglio forense

Tra le varie previsioni della nuova legge , il documento sottolinea in particolare le seguenti.

  •  In base all’art. 3, sono nulle le clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri, nonché quelle che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione, o  che impongano l’anticipazione di spese, o che, comunque attribuiscano al committente vantaggi  sproporzionati rispetto alla quantità del lavoro svolto o del servizio reso.
  •  L’art. 4 prevede che  oltre a condannare il cliente al pagamento della differenza tra  quanto effettivamente corrisposto al professionista e quanto dovuto in base ai parametri, il  giudice possa disporre anche un indennizzo fino al doppio della differenza  fatto  salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Il giudice può comunque chiedere  al professionista di acquisire il parere di congruità, che costituisce elemento di prova (
  •  L'art. 5, comma 3, stabilisce la revisione biennale dei parametri; si tratta di un dato non nuovo  per la professione forense, in quanto già previsto dall’art. 13 della legge 247 del 2012, ma niente  affatto scontato per le altre professioni.
  •  L'art. 5, comma 4, pone in capo ai Consigli nazionali degli ordini professionali la  legittimazione "ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni della disciplina 
  •  L'articolo 5, comma 5, introduce l'obbligo per i Consigli nazionali di introdurre specifiche  previsioni deontologiche  per "sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e  proporzionato alla prestazione professionale richiesta". Secondo il CNF  questo  può essere anche un valido supporto del professionista che negozia con il “cliente forte”,  costituendo  un valido argomento per sottrarsi a clausole vessatorie o comunque inique.
  •  Il ruolo dei Consigli nazionali è ulteriormente  valorizzato dalla possibilità per le imprese di adottare modelli standard di convenzione, concordati appunto con i Consigli nazionali, e pertanto presunti equi fino a prova contraria; 
  • L’art. 7 prevede un nuovo canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito  professionale. In alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento e a quelle previste dall’art.14 d.lgs. n.150 del 2011, il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio  professionale sulla equa parcella del professionista “costituisce titolo esecutivo, anche per tutte  le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. n.241del 1990, e se il debitore non propone innanzi all’autorità giudiziaria opposizione ai sensi  dell’art. 281 – undecies cpc del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla  notificazione 
  •  l’art. 8,  stabilisce che “il termine di prescrizione per l’esercizio  dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della
  • prestazione da parte del professionista”. 
  • infine il CNF  apprezza  in particolare    il vincolo  al rispetto della nuova norma  anche per le pubbliche amministrazioni  che in passato  invece hanno emanato bandi per prestazioni professionali  "a zero compensi"  particolarmente contestati ma  approvati da una sentenza del Consiglio di stato (9 novembre 2021, n. 7442)

Fonte: Consiglio Nazionale Forense



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