News Pubblicata il 06/02/2023

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Registrazione atti con firma digitale: non serve copia cartacea all'Entrate

di Redazione Fisco e Tasse

Le Entrate informano del fatto che per gli atti con firma digitale, inviati con PEC o il servizio Consegna doc on line la registrazione è automatica



Sulla rivista FiscoOggi l'agenzia delle entrate, in data 3 febbraio, informa del fatto che, per gli atti firmati digitalmente, inviati:

la registrazione è automatica. 

Il servizio consente all’utente in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia di inviare documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia, sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia su iniziativa spontanea. 

È possibile utilizzare il servizio per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto. 

Si possono inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno. Oltre che file in formato PDF e TIF/TIFF, è possibile inviare file firmati digitalmente nei formati PAdES e CAdES. 

Il canale è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare fisicamente allo sportello. Fornendo l’indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l’avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l’invio non vada a buon fine.

La novità comunicata dalle Entrate, in pratica, riguarda il fatto che non è più necessaria la consegna all’ufficio una copia cartacea o un supporto cd o dvd contenente la stessa copia.

Atti firmati digitalmente: registrazione via PEC o "Consegna documenti" delle Entrate

La richiesta di registrazione di atti con firma digitale può essere fatta:

Viene specificato che, la richiesta di registrazione deve contenere:

Non bisogna più consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.

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Fonte: Fisco Oggi



TAG: Identità digitale Imposta di registro