News Pubblicata il 29/12/2022

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Annullamento accettazione cessione bonus edilizi: chiarimenti del 27.12

di Redazione Fisco e Tasse

Le Entrate con faq forniscono istruzioni operative per l'annullamento di comunicazione di cessione errata e nuovo invio di comunicazone per cessione



Con una Faq del 27 dicembre 2022 le Entrate tornano a fornire chiarimenti sulla opzione di cessione dei bonus edilizi.

In particolare, un contribuente chiedeva quanto segue:

"La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 chiarisce che nel caso di errori sostanziali presenti nella Comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. In tale eventualità, quando può essere inviata la nuova Comunicazione corretta?

Viene innanzitutto ricordato che l’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it

Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati.

Per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi ad oggetto il medesimo credito, è necessario che la nuova Comunicazione corretta venga inviata dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. 

Viene infatti sottolineato nella risposta della Agenzia che la suddetta sovrapposizione potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova Comunicazione corretta, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio.

Annullamento accettazione cessione bonus edilizi: come fare

Viene inoltre ricordato che:

Fonte: Fisco e Tasse



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