News Pubblicata il 05/12/2022

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Alluvione Ischia: sospensione versamenti fiscali e contributivi fino al 30.06.2023

In GU n 283 del 3.12 il Decreto con le prime misure a sostegno dei territori colpiti da alluvione di Ischia



Pubblicato in GU n 283 del 3 dicembre 2022 il Decreto Legge n 186 con interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi eccezionali  verificatisi  nel  territorio  dell'isola  di  Ischia  a partire dal 26 novembre 2022.

Sinteticamente, il testo prevede le prime misure in favore della popolazione dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, tra le quali:

In particolare, in merito alla sospensione  di  termini  in  materia di adempimenti e versamenti tributari  e   contributivi, nonché sospensione  di  termini  amministrativi si prevede che:

Per il medesimo periodo  sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, e  delle trattenute relative alle addizionali  regionale  e comunale  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, che i  predetti  soggetti  operano  in  qualità  di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
b) i termini  relativi  agli  adempimenti e ai versamenti dei contributi  previdenziali e  assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli  atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Sono altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a  un  massimo  di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre  2023. 

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e  agli  atti non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli  atti previsti  dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.  

I termini di versamento relativi alle ingiunzioni non ancora  affidati sospesi riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.  

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non  eseguiti  per  effetto  delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.

Fonte: Fisco e Tasse



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