News Pubblicata il 16/11/2022

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Tax credit produzione cinema 2022: domande dal 15 novembre

di Redazione Fisco e Tasse

Dal 15 novembre e fino al 31 dicembre possibile inviare le domande per il tax credit produzione cinema, ricerca e formazione, tv/web e videoclip



Con notizia pubblicata sul sito della Direzione Cinema ed Audiovisivo datata 10 novembre si informa dell'avvio delle domande per il Tax credit Produzione opere cinematografiche, ricerca e formazione, tv/web e videoclip

In particolare, partire dalle ore 10.00 del 15 novembre 2022 e fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2022 sarà possibile fare richiesta per il bonus in oggetto.

Come sinteticamente speficiato dalla stessa Direzione Cinema, da quest’anno sono ammissibili al credito d’imposta le sole società di capitali si evidenzia che:

Viene inoltre sottolineato che, a partire da questa sessione, saranno accettate domande anche in misura superiore agli importi totali stanziati per l’anno in corso e gli eventuali scostamenti di spesa saranno compensati dal MEF con variazioni del Fondo da applicare alle annualità future.

Tax credit Produzione opere cinematografiche: a chi spetta e come richiederlo

Sono pubblicati:

Si evidenzia che, le domande per i tax credit cinema potranno essere inviate:

  1. In relazione a opere già totalmente completate, presentando esclusivamente la domanda direttamente a consuntivo, detta “Richiesta definitiva”;
  2. in relazione a opere realizzate in parte o per opere il cui avvio di almeno quattro settimane di riprese (ovvero di lavorazione per le opere di animazione) o, in alternativa, del 50 per cento delle giornate di ripresa (ovvero di lavorazione per le opere di animazione), avvenga entro i successivi 60 giorni, presentando la domanda preventiva e, successivamente, la domanda consuntiva.

Per la definizione delle ulteriori modalità operative e dei requisiti per l’accesso al credito si rimanda ai decreti qui allegati. 

Si segnala comunque che:

Tax credit Produzione opere cinematografiche: istruzioni tecniche

Prima della presentazione della domanda consuntiva, o della domanda definitiva (per opere già concluse e per la domanda unica di tax credit per lo sviluppo) il revisore dei conti incaricato della redazione della certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi ammissibili sostenuti dovrà registrarsi presso l’apposita sezione della piattaforma DGCOL secondo le indicazioni contenute nell'avviso del 24/10/2022.

Successivamente, in fase di compilazione della domanda consuntiva, il produttore dovrà selezionare il revisore precedentemente registratosi il quale, prima dell’approvazione della domanda, dovrà confermare la scelta fatta dal produttore tramite la propria area riservata della piattaforma DGCOL.

Attenzione al fatto che, per le domande di credito d’imposta di cui agli articoli 15 e 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220, presentate nel corso del 2022, non trova più applicazione quanto originariamente disciplinato dall’articolo 21 della legge n. 220 del 2016 che prevedeva che i crediti d’imposta fossero riconosciuti nei limiti massimi complessivi indicati nel decreto di riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo; ai sensi dell’articolo 1, commi 583 e 584 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventuali scostamenti di spesa saranno compensati dal MEF con variazioni del Fondo da applicare su future annualità.

Si ricorda che nella pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL, sono pubblicati:

Fonte: Fisco e Tasse


2 FILE ALLEGATI:
DD Cultura 9 novembre 2022 tax credit cinema Decreto n 368 Cultura 13 ottobre 2022 tax credit cinema

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