News Pubblicata il 25/10/2022

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Pagamenti ai tabaccai: in contanti per monopoli, bollati e postali

di Redazione Fisco e Tasse

Nessun obbligo per i tabaccai di accettare i pagamenti POS su monopoli, valori postali e bollati



Le Dogane con determina n 484555 del 24 ottobre con l'unico articolo 1 chiariscono che: 

"I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati".

Ricordiamo che il decreto sull'attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che NON accettano il pagamento tramite POS, portando così la data dell'obbligo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022.

La data del 1° gennaio 2023 era stata introdotta dal DL n. 152/202, convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in GU n 310 del 31.12.2021.

Perciò i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giugno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023, sono obbligati ad avere il Pos e accettare pagamenti elettronici. 

In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.

Secondo il provvedimento delle Dogane sono ora esclusi da tale obbligo, i tabaccai, vediamo il perché.

Le Dogane, partendo dalla considerazione che il rivenditore su questi beni percepisce un aggio con riferimento al prezzo di vendita al pubblico, escludono tali soggetti dall'obbligo in questione, poiché l’aggio percepito dal rivenditore per i beni indicati, "verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico", e il costo della transazione con moneta digitale non può essere traslato sull’acquirente.

Ricordiamo infatti che il prezzo di tali beni è determinato per legge o tramite convenzione. 

Secondo ADM, «in relazione ai generi di monopolio, risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell’accisa assolta a monte dal depositario all’atto dell’immissione in consumo» e quindi «risulta escluso il rischio di evasione fiscale nonché di pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato».

Fonte: Fisco e Tasse



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