News Pubblicata il 06/10/2022

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Fondo repubblica digitale: il codice tributo per i finanziatori

di Redazione Fisco e Tasse

Il codice tributo "6988" per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta per le fondazioni che versano al Fondo per la repubblica digitale



Con Risoluzione del 4 ottobre 2022 le Entrate hanno istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 L’articolo 29 riconosce alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari

dei versamenti effettuati al «Fondo per la Repubblica Digitale», da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. 

Con il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 marzo 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.

In particolare, si prevede che: 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: 

“6988” - denominato “credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.

Le istruzioni operative delle entrate prevedono che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”. 

Si precisa che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica:

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 04.10.2022 n. 55

TAG: Identità digitale Bonus fiscali e crediti d'imposta