News Pubblicata il 26/09/2022

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Monitoraggio fiscale: gli obblighi per le Assicurazioni estere

di Redazione Fisco e Tasse

L'assoggettamento dei redditi di capitale a imposta sostitutiva dall'intermediario finanziario estero, non è sufficiente ad esonerarlo dal monitoraggio fiscale



Con Risposta a interpello n 463 del 21 settembre le Entrate chiariscono che una compagnia di assicurazioni estera che svolge attività in Italia in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi ha obblighi di monitoraggio fiscale. 

In particolare, l'Istante è una compagnia di assicurazioni di diritto lussemburghese, residente nel Granducato del Lussemburgo ed ivi assoggettata a tassazione, in conformità alla normativa locale.

La compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi, offrendo polizze assicurative .

Ai fini fiscali, essa ha optato per operare in qualità di sostituto d'imposta in relazione ai redditi di capitale corrisposti agli assicurati, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

Essa domanda di conoscere la decorrenza degli obblighi di monitoraggio in capo alle imprese assicurative con sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo che svolgono attività nel ramo vita in Italia in regime di libera prestazione di servizi "stabilite senza succursale".

Le Entrate ritengono che in relazione ai trasferimenti da e verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s) del decreto legislativo n. 231 del 2007, sono tenute agli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, tutte le imprese di assicurazione che operano in regime di libera prestazione di servizi in Italia indipendentemente dalla circostanza che la compagnia abbia esercitato l'opzione per operare come sostituto.

L'assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva da parte dell'intermediario finanziario estero, non è sufficiente ad esonerare l'intermediario finanziario dagli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990. 

Infatti, nella misura in cui in tali operazioni di trasferimento da e verso l'estero non intervenga un intermediario finanziario residente in grado di monitorare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano, tali segnalazioni sono dovute nonostante sui relativi redditi di capitale l'impresa di assicurazione estera applichi l'imposta sostitutiva.

Tali imprese, specifica l'agenzia, sono ricomprese tra gli intermediari finanziari soggetti all'applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana, per effetto della modifica recata dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 all'articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 e del rinvio all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, con decorrenza dal 4 luglio 2017. 

Fonte: Fisco e Tasse



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