News Pubblicata il 30/08/2022

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Riduzione assenze: valida per la decontribuzione dei premi

di Redazione Fisco e Tasse

Per la Cassazione la riduzione delle assenze è un parametro accettabile per i premi di risultato e relativo sgravio contributivo . Tutti i dettagli della sentenza 24814-22





La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 24814/2022, rigetta il ricorso dell'INPS che chiedeva ad una azienda il versamento dei contributi  non versati   ritenendo  che la corresponsione del cd. "premio di presenza" concordato  a livello territoriale  non possa rientrare nella nozione di premio di produttività che da diritto alla decontribuzione prevista dal DL 67 1997 .

 La  sentenza della Suprema Corte  sostiene  invece che il premio di risultato connesso alla riduzione dell'assenteismo  puo dare diritto all'agevolazione fiscale purche tale criterio sia stato inserito in sede di contratto collettivo aziendale tra gli indicatori della produttività.

Il Caso riguardava in particolare  una azienda  che aveva applicato la detassazione sull'incentivo alla presenza  dei propri dipendenti dal 2001 al 2004 costituito da un premio in denaro  inversamente proporzionale al numero di assenze.

Il  ricorso contro l'ingiunzione dell'istituto  era stato accolto in quanto  la corte di appello di Bologna aveva ritenuto applicabile tale  disposizione  in quanto correlato  al parametro della produttivita ed ai risultati economici dell'impresa, posto che "alla maggiore presenza si connette inevitabilmente  una maggiore produttività"

L'istituto argomentava  invece che  tale interpretazione  sarebbe contraria alla ratio della norma infatti  gli accordi di secondo livello in questo senso porterebbero a consentire la decontribuzione in qualsiasi caso di aumento di produzione.  Infatti la riduzione delle assenze dei dipendenti  produce un aumento  quantitativo del tempo lavorato  ma non l'efficienza nel suo utilizzo ai fini della maggiore produttività. 

Il ricorso affermava che "la ratio del beneficio in esame sarebbe invece quella di escludere dalla contribuzione i compensi contrattuali di secondo livello correlati al  miglioramento della produttività aziendale o al miglioramento della qualità  del prodotto, oppure quelli che la contrattazione aziendale pone in esplicito  collegamento con altri elementi spia della competitività dell'azienda, individuati dalla stessa fonte negoziale".

La Cassazione afferma   in conclusione che la tesi dell'INPS " seppur suggestiva, non si regge sulla interpretazione  corretta della disposizione sopra richiamata, imprimendole una specifica finalità delle modalità di incremento della produttività che non si rinviene nel  dato testuale, né in ragioni di tipo sistematico.  Per fruire della decontribuzione,  dunque il premio aziendale è sufficiente che persegua il miglioramento in termini di produttività e di qualità delle prestazioni  lavorative; pertanto, ben può legare l'attribuzione del premio ad aspetti quali la presenza. La disposizione non richiede altro

Decontribuzione  premi di produttività

 Si ricorda il testo letterale della norma citata . Il  D.L. 25/03/1997, n. 67, art. 2, comma 1, nella versione in vigore dal 23 maggio 1999 al 31 dicembre 2007, applicabile alla fattispecie in esame, relativa al periodo 2001- 2004 dispone che: 

 1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui  all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione  o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri  elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico  dell'impresa e dei suoi risultati.

Fonte: Corte di Cassazione



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