News Pubblicata il 06/06/2022

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Referendum 12 giugno 2022 spiegazione dei quesiti

di Redazione Fisco e Tasse

Spiegazione del contenuto dei referendum del 12 giugno 2022: perchè si vota, che cosa è il referendum abrogativo, il quorum



Sono 5 i referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile scorso per il giorno di domenica 12 giugno 2022.

Che cos'è il referendum abrogativo?

Sinteticamente è una consultazione popolare per capire se i cittadini vogliono conservare alcune norme o le vogliono abrogare ossia eliminare dall'ordinamento:

Per la validità del referendum abrogativo si sottolinea che la proposta è approvata:

Spiegazione del quesito 1 del Referendum del 12 giugno 2022: scheda rossa

Scheda di colore rosso-Referendum n.1 – Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?

VOTA SI chi vuole abrogare la legge e in caso di condanna saranno i giudici a decidere di volta in volta se occorra applicare l'interdizione dai pubblici uffici.

VOTA NO chi vuole mantenere in vigore la legge e quindi conferma l’incandidabilità e decadenza per queste persone. 

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Spiegazione del quesito 2 del Referendum del 12 giugno 2022: scheda arancione

Scheda di colore arancione-Referendum n.2 - Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?

VOTA SI chi vuole eliminare questa motivazione dalle ragioni per cui si può disporre la custodia cautelare, lasciando la custodia solo per i casi di pericolo di fuga e inquinamento delle prove.

VOTA NO chi vuole mantenere in vigore la legge che consente l’arresto o i domiciliari anche per la motivazione del pericolo della ripetizione del reato.

Il referendum vuole abolire la presunzione della reiterazione dei reati.

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Spiegazione del quesito 3 del Referendum del 12 giugno 2022: scheda gialla

Scheda di colore giallo-Referendum n.3 - Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

La spiegazione al quesito fornita dal Governo è molto corposa e qui viene così sintetizzata:  si domanda se si vuole abrogare la norma che consente di passare durante la carriera dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero e viceversa. (Per la lettura integrale della spiegazione al quesito cliccate qui)

VOTA SI chi vuole abrogare la norma, optando per l’obbligo di scelta tra essere pm o giudici all’inizio della propria carriera.

VOTA NO chi vuole consentire la stessa carriera per pm e giudici. Nel sistema attuale sono previsti 4 passaggi  massimo da giudice a pm.

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Spiegazione del quesito 4 del Referendum del 12 giugno 2022: scheda grigia

Scheda di colore grigio-Referendum n.4 - Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.7, comma 1, lettera a)”; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?

In sintesi volete che l’operato del magistrato possa essere valutato dai membri di Consiglio direttivo della Cassazione e anche dai membri laici dei consigli giudiziari, come professori universitari e avvocati? 

VOTA SI chi vuole abrogare la legge e consentire che i magistrati vengano valutati anche dai membri laici come avvocati e professori universitari;

VOTA NO chi vuole continuare a escludere la valutazione laica per i magistrati 

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Spiegazione del quesito 5 del Referendum del 12 giugno 2022: scheda verde

Scheda di colore verde-Referendum n.5 - Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?”

Il quesito sulla Riforma del CSM e l’elezione dei membri togati chiede se si vuole cancellare la norma che impone al magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per candidarsi al Consiglio Superiore della Magistratura.

VOTA SI chi vuole eliminare l’obbligo di procurarsi le firme per presentare la propria candidatura.

VOTA NO chi vuole mantenere lo situazione attuale

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Fonte: Fisco e Tasse



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